C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 324 del 01/03/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FRASSATI ANAGNI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE MANNI ELIO FINO AL 31/01/2019 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE AMADIO SIMONE FINO AL 31/05/2023 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.46 C5 DEL 31/05/2018 (Gara: FRASSATI ANAGNI – NUOVA PALIANO del 26/05/2018 – Coppa Provincia Calcio a 5 Serie D Frosinone) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.308 del 22/02/2019

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FRASSATI ANAGNI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE MANNI ELIO FINO AL 31/01/2019 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE AMADIO SIMONE FINO AL 31/05/2023 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.46 C5 DEL 31/05/2018 (Gara: FRASSATI ANAGNI – NUOVA PALIANO del 26/05/2018 – Coppa Provincia Calcio a 5 Serie D Frosinone)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.308 del 22/02/2019

Con propria precedente deliberazione pubblicata sul comunicato ufficiale n.161 del 23-11-2018 la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, accoglieva parzialmente il reclamo in epigrafe riducendo la squalifica dell’allenatore Manni Elio al 31-12-2018 e disponendo la restituzione della relativa tassa reclamo. Con la stessa decisione la Corte sospendeva il Giudizio sulla squalifica a carico del calciatore Amadio Simone rimettendo gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti ritenuti indispensabili e descritti nella motivazione. All’esito con nota del 24-1-2019 la Procura Federale trasmetteva gli esiti degli accertamenti, come disposti, con le seguenti testuali conclusioni: “La presente indagine trae origine da una richiesta della Corte Sportiva di Appello Territoriale del C.R. Lazio in merito ai fatti di condotta violenta posti in essere dal calciatore Amadio Simone nei confronti dell’arbitro Vincenzo Cardone avvenuti al termine della gara Frassati Anagni – Città di Paliano del 26-5-2018. Dagli accertamenti effettuati non si ha certezza sull’aggressione da parte del Sig. Amadio al direttore di gara. In merito al certificato di Pronto Soccorso si rimanda alle dichiarazioni del signor Cardone rilasciate al sottoscritto” Dall’esame degli accertamenti, consistiti nell’escussione di diversi tesserati di entrambe le squadre e dell’arbitro che, finalmente, dopo essersi sottratto per numerose volte all’esame della Corte si è alfine presentato all’incaricato della Procura Federale, si può ricavare con assoluta certezza che, al termine dell’incontro, l’Arbitro, in modo del tutto irrituale ed altamente censurabile, dapprima rifiutava di restituire alla società reclamante tutti i documenti dei partecipanti alla gara e poi solo di fronte alla minaccia di far intervenire le Forze dell’Ordine li aveva restituiti ad esclusione di quello del calciatore Amadio con il quale era intercorso uno scambio verbale acceso al momento dell’espulsione dello stesso che, secondo quanto riferito da tutti gli astanti, era sembrata assai affrettata e sicuramente eccessiva.

L’Arbitro in quel frangente chiedeva espressamente al dirigente del Frassati Anangni che fosse lo stesso Amadio, personalmente, ad andare a ritirare il documento. Tale atteggiamento sarebbe stato del tutto immotivato se l’Arbitro non avesse voluto costringere il calciatore a recarsi, da solo, nel suo spogliatoio e, sicuramente, le intenzioni non erano certo conformi a regolamento ed amichevoli. Infatti se il direttore di gara avesse voluto solo chiarirsi con il calciatore lo avrebbe fatto chiamare dal dirigente e non lo avrebbe, di fatto, costretto a recarsi nel suo spogliatoio, trattenendo in modo del tutto abusivo e riprovevole il documento. Ciò detto, è evidente che con tale comportamento il direttore di gara si è posto fuori dalle regole e non fornisce più alcuna garanzia sull’affidabilità di quanto ha poi riferito nel referto che, perde, per le considerazioni appena dette quella valenza di prova qualificata che lo assiste solo quando lo rediga un arbitro ossequioso dei comportamenti e dotato di fede privilegiata e non un soggetto che si comporta in modo del tutto estraneo ai principi della correttezza sportiva. Ecco quindi che, quanto riferito dal direttore di gara perde qualsiasi verosimiglianza ove afferma di essere stato duramente colpito dal calciatore Amadio mentre dal certificato di Pronto Soccorso che produce risultano assenti sia segni visibili di tale aggressione che il dolore alla palpazione, come riferito dal medico che, nel redigere il rapporto all’Autorità Giudiziaria, assume la funzione di pubblico ufficiale ed i cui atti, e soprattutto quanto in essi riferito come direttamente percepito, assumo la fede privilegiata smentibile solo con la querela di falso. Per contro appaiono assistiti da un fumus di fondatezza le affermazioni della reclamante e dei diversi tesserati presenti che riferiscono di un’aggressione del direttore di gara nei confronti dell’Amadio. In conclusione il ricorso va accolto e la squalifica del calciatore Amadio va revocata, applicando allo stesso solo la sanzione riferita all’espulsione subita ed al lancio del parastinchi verso l’Arbitro senza colpire. Per contro vanno trasmessi gli atti alla Procura Federale affinché provveda, questa volta in funzione requirente, al deferimento nei confronti dell’Arbitro fuori quadro Vincenzo Cardone per il gravissimo comportamento messo in atto al termine della gara in questione nei confronti del calciatore Amadio. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il ricorso, riducendo la squalifica a carico del calciatore AMADIO Simone al 22/02/2019, trasmettendo, altresì, gli atti alla Procura Federale, per gli accertamenti di cui in motivazione. La decisione relativa alla squalifica a carico dell’allenatore MANNI Elio, così come l’esito relativo alla tassa ricorso, sono state pubblicate sul Comunicato Ufficiale n.104 del 19/10/2018. In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

 

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