C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 324 del 01/03/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ ASDPOL PETRIANA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.150 SGS DEL 7/02/2019 (Gara: FONTE MERAVIGLIOSA – PETRIANA del 2/02/2019 – Campionato Under 16 Regionale) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.308 del 22/02/2019

RICORSO DELLA SOCIETA’ ASDPOL PETRIANA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.150 SGS DEL 7/02/2019 (Gara: FONTE MERAVIGLIOSA – PETRIANA del 2/02/2019 – Campionato Under 16 Regionale)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.308 del 22/02/2019

La ASD Petriana impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure, con il quale veniva disposta la ripetizione della gara, sospesa al 27° minuto della prima frazione di gioco per problemi all’impianto dell’illuminazione. A sostegno della propria tesi difensiva la reclamante riteneva che la sospensione della gara andasse addebitata alla società Fonte Meravigliosa in quanto, durante la gara, si erano spenti i fari di illuminazione e la società di casa non si era minimamente attivata per procedere alla riparazione del guasto, rimanendo totalmente inerte; chiedeva, pertanto, che venisse inflitta la perdita della gara a carico della società ospitante. Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, ascoltata la società Petriana, ritiene il reclamo inammissibile. Il provvedimento che la società Petriana ha impugnato, non può essere definito come un provvedimento di natura tecnica o disciplinare, soggetto a reclamo, ma una semplice comunicazione amministrativa di natura interna, priva di qualsiasi contenuto decisorio. I reclami avverso lo svolgimento delle gare e quindi quelli, come nel caso specifico, relativi all’anticipata conclusione delle stesse, debbono, necessariamente, essere preceduti dal preannuncio di reclamo e seguiti, poi, dall’invio delle motivazioni davanti al Giudice di prime cure. Nella fattispecie in questione, invece, la società Petriana ha presentato una domanda di revisione “per saltum”, eludendo il primo grado di giudizio ed inoltrando l’istanza direttamente al Giudice di secondo grado. La reclamante ha, pertanto, violato la disposizione normativa contenuta nell’art. 46 del C.G.S. che impone l’esame del gravame relativo allo svolgimento della gara innanzi al Giudice sportivo di primo grado, previo invio del preannuncio entro il termine di ventiquattro ore dallo svolgimento della gara e delle motivazioni entro sette giorni; ragionando diversamente, si violerebbe la garanzia del doppio grado di giudizio, prevista dall’articolo 44 del c.g.s., in quanto l’eventuale decisione di merito adottata, per la prima volta da questa Corte, sarebbe inappellabile. In definitiva, pertanto, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il ricorso, ai sensi dell’art.46 del C.G.S.. La tassa ricorso va incamerata.

 

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