C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 334 del 08/03/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ATLETICO CERVARO 2014 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI EURO 3.000,00, PENALIZZAZIONE DI 3 PUNTI IN CLASSIFICA, DISPUTA DELLE GARE INTERNE IN TOTALE ASSENZA DI PUBBLICO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.232 LND DELL’11/01/2019 (Gara: ATLETICO CERVARO 2014 – PONTINIA del 9/01/2019 – Campionato di Promozione) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.269 dell’1/02/2019

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ATLETICO CERVARO 2014 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI EURO 3.000,00, PENALIZZAZIONE DI 3 PUNTI IN CLASSIFICA, DISPUTA DELLE GARE INTERNE IN TOTALE ASSENZA DI PUBBLICO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.232 LND DELL’11/01/2019 (Gara: ATLETICO CERVARO 2014 – PONTINIA del 9/01/2019 – Campionato di Promozione)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.269 dell’1/02/2019

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio applicava alla società Atletico Cervaro l’ammenda di € 3.000,00 e tre punti di penalizzazione in classifica, oltre l’obbligo di disputare le gare interne in totale assenza di pubblico fino al 3-4-2019 a seguito dell’aggressione messa in atto da un soggetto non meglio identificato riconducibile alla società che colpiva il direttore di gara ad un fianco ed ad una gamba, facendolo urtare con violenza contro la porta ed il muro dello spogliatoio. Il direttore di gara, a seguito delle lesioni subite nell’occorso, doveva ricorrere alle cure del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Frosinone dove gli veniva assegnata una prognosi di giorni 10 s.c.. Avverso tale provvedimento ricorre la società Atletico Cervaro che, in sostanza, non nega la dinamica degli occorsi ma deduce l’assoluta assenza di responsabilità della società che avrebbe fatto tutto il possibile per evitare l’aggressione e che, soprattutto, dopo la stessa, si sarebbe adoperata per l’identificazione del soggetto che l’ha messa in atto fornendo agli inquirenti elementi che hanno portato appunto ad identificarlo. Ritiene la Corte che, come in altro caso di aggressione subita dal direttore di gara da cui sono reliquate conseguenze fisiche decisamente più gravi, prioritario nell’accertamento del grado di responsabilità della società a cui vanno ricondotti gli agenti che l’hanno perpetrata, è la condotta tenuta in termini di prevenzione e di attenuazione delle conseguenze, nonché il contributo prestato per arrivare all’identificazione dei colpevoli. Va quindi accertato, prima di arrivare ad uno scrutinio sulla congruità delle sanzioni adottate, se effettivamente, come sostenuto in sede di gravame e di audizione diretta dinanzi alla Corte dalla società reclamante, questa abbia fornito agli inquirenti elementi utili e determinanti che hanno consentito di arrivare all’identità personale del facinoroso che ha messo in pratica un comportamento tanto violento quanto vile nei confronti del direttore di gare. A tal fine, sospendendo ogni giudizio, la Corte non può che avvalersi della collaborazione della Procura Federale della F.I.G.C. a cui demanda gli accertamenti sulla fondatezza di quanto dichiarato dalla società in merito alla collaborazione da questa prestata nelle indagini successive al fatto e sul contributo causale di tale collaborazione all’identificazione degli autori dell’aggressione, sempre che a tale risultato siano effettivamente giunti gli inquirenti. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di trasmettere gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di cui in motivazione, sospendendo ogni giudizio sul merito.

 

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