C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 334 del 08/03/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SAN GIOVANNI INCARICO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 100,00 ED INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE MOLLO GIOVANNI FINO AL 15/02/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.282 LND DEL 7/02/2019 (Gara: AC CASTRO DEI VOLSCI – SAN GIOVANNI INCARICO del 16/12/2018 – Campionato di Prima Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.308 del 22/02/2019

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SAN GIOVANNI INCARICO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 100,00 ED INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE MOLLO GIOVANNI FINO AL 15/02/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.282 LND DEL 7/02/2019 (Gara: AC CASTRO DEI VOLSCI – SAN GIOVANNI INCARICO del 16/12/2018 – Campionato di Prima Categoria)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.308 del 22/02/2019

La Corte Sportiva di Appello Territoriale visto il reclamo in epigrafe, con cui la società ha richiesto l’annullamento del provvedimento impugnato, sostenendo che il giocatore risultava regolarmente tesserato come permesso dal sistema, che la società non era in grado di conoscere in quali altre squadre avesse precedentemente giocato un suo tesserato e che la copia del ricorso di primo grado ad essa inviata dall’allora ricorrente (oggi controinteressata) non fosse firmata; ascoltata la reclamante, che reiterava in sede di audizione le proprie difese, insistendo nelle avanzate richieste; rilevato che il calciatore Federico Grillotti, tesserato per la reclamante e che aveva giocato nella gara de qua, era stato precedentemente tesserato da altre due società e per entrambe aveva partecipato a incontri ufficiali; considerato che l’art. 95, comma 2 delle NOIF prescrive che “Nella stessa stagione sportiva un calciatore/calciatrice può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società” e che l’art. 17, comma 5 C.G.S. dispone che “La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta, nel procedimento di cui all’art. 29, commi 7 e 8, alla società che: a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte”; rilevato che, nel caso di specie, ben il calciatore in questione poteva essere tesserato dalla reclamante, tuttavia non aveva titolo per prendere parte alla gara per cui si discute e che è onere della società di appartenenza verificare gli elementi ostativi alla sua partecipazione; atteso che la mancanza di sottoscrizione sulla copia inviata dalla AC Castro de Volsci all’attuale reclamante non ha inficiato la validità del ricorso al Giudice di primo grado, atteso che l’atto ha raggiunto lo scopo cui era preposto, anche perché la San Giovanni Incarico ha presentato controdeduzioni al Giudice Sportivo;

considerato che la decisione emessa in primo grado ha correttamente vagliato i fatti e risulta conforme in diritto. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata. La tassa ricorso va incamerata.

 

 

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