C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 347 del 15/03/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD.FC MASSIMINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.158 SGS DEL 21/02/2019 (Gara: MASSIMINA – ETRURIA CALCIO del 20/01/2019 – Campionato Under 17 Regionali Maschili) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.333 dell’8/03/2019

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD.FC MASSIMINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.158 SGS DEL 21/02/2019 (Gara: MASSIMINA – ETRURIA CALCIO del 20/01/2019 – Campionato Under 17 Regionali Maschili)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.333 dell’8/03/2019

Il competente Giudice Sportivo, a seguito di rituale reclamo della società Etruria Calcio, disponeva la disputa della gara, non iniziata per mancata presentazione della squadra della reclamante. Il Giudice riteneva sussistente la causa di forza maggiore esaminata la documentazione probatoria presentata dalla società e consistente essenzialmente in una dichiarazione, recepita ed avallata dal comando di Stazione dei Carabinieri di Acquapendente, dell’autista del Pullman noleggiato dalla società Etruria Calcio per recarsi a disputare la gara. La dichiarazione attestava che il pullman era giunto ad Acquapendente da Castelgiorgio (Tr) sede della società di autotrasporti, alle ore 5.45 ed al momento di ripartire per Roma, dove avrebbe dovuto svolgersi la gara, il veicolo aveva accusato un’avaria al compressore. Dopo tentativi vani di rimettere in sesto il mezzo erano stati chiamati i Carabinieri che avevano constatato l’evento. In quel frangente, vista l’ora ed il giorno festivo, non era stato possibile trovare un tecnico per riparare il veicolo in avaria od un mezzo in sostituzione nel tempo utile per far giungere la squadra in tempo per la disputa della gara. Avverso tale decisione ricorre la società Massimina che ne deduce l’ingiustizia chiedendo l’irrogazione a carico della società avversaria della punizione sportiva della perdita della gara. Premette la reclamante che nei giorni antecedenti la disputa della gara era stata contattata dalla consorella che chiedeva lo spostamento dell’incontro ad altra data od orario diverso in quanto molti suoi tesserati erano indisponibili in quanto in gita scolastica. Lo spostamento non era stato possibile e, quindi, doveva elevarsi a sospetto la dichiarazione allegata dalla controparte in quanto proveniente da un soggetto privato, l’autista del pullman, che riferisce circostanze non percepite direttamente dal pubblico ufficiale che l’ha recepita. Inoltre dalle ore 6,15 alle ore 9,30, termine ultimo del tempo d’attesa, vi sarebbe stato tutto il tempo per reperire un mezzo alternativo, ivi comprese delle autovetture private dei genitori dei ragazzi che dovevano disputare la gara. Il reclamo non è fondato. È vero che la dichiarazione allegata in atti è resa nella forma della dichiarazione di un privato recepita dal pubblico ufficiale, ma nella stessa è contenuta la circostanza, determinante, dell’intervento dei Carabinieri del 112 alle ore 6,17 chiamati dall’autista del mezzo, circostanza evidentemente avallata dal recepente, il comandante la stazione CC di Acquapendente. Segno evidente che i Carabinieri hanno constatato sia l’avaria del mezzo, sia la presenza della squadra sul pullman. Appare assai improbabile e scarsamente credibile che si tratti di una messa in scena se solo si consideri che il pullman era stato sicuramente noleggiato e si era portato all’alba da Castelgiorgio in provincia di Terni sino ad Acquapendente per svolgere il servizio ed erano presenti, alle ore 6,00 circa del mattino, sia calciatori che dirigenti della squadra in partenza. Di scarso pregio è anche l’altra eccezione svolta dalla reclamante. È vero che la causa di forza maggiore si verifica in presenza di circostanze eccezione ed imprevedibili, e tale, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, è certamente l’avaria di un mezzo noleggiato il cui controllo sfugge completamente a chi lo noleggia e che dovrebbe essere revisionato e quindi immune da vizi, ed irreparabili con la normale diligenza richiesta dal caso. Su questo ultimo punto la Corte ritiene che la valutazione del Giudice di prime cure sia corretto. Non sempre l’avaria di un mezzo di trasporto è circostanza irreparabile. In più occasioni la Corte si è pronunciata sul punto, ritenendo di volta in volta, in base a parametri di comune esperienza, riparabile od irreparabile, l’avversità che ha impedito alla squadra di raggiungere in tempo l’impianto sportivo. Parametri che attengono all’orario dell’evento, alla distanza dal campo sportivo, alla possibilità di reperire in tempo utile soluzioni alternative. Nel caso di specie la distanza da percorrere, superiore a 150 chilometri, ed il tempo prevedibile con un autobus, circa due ore, rendeva il tempo per reperire soluzioni alternative assai ridotto, meno di un’ora, in orario antelucano ed in giorno festivo, e ciò rende obiettivamente sussistente la impossibilità, dedotta dalla società Etruria Calcio nel reclamo di primo grado, di reperire soluzioni alternative in tempo utile. La decisione impugnata è quindi corretta e non merita le censure dedotte dalla reclamante. Tutto ciò premesso la scrivente Corte DELIBERA Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata. La tassa ricorso va incamerata

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