C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 356 del 22/03/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS OLYMPIA ROMA SB AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI EURO 5.000,00, PENALIZZAZIONE DI 5 PUNTI IN CLASSIFICA, DISPUTA DELLE GARE INTERNE IN TOTALE ASSENZA DI PUBBLICO, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CORSI LUCIANO FINO AL 31/03/2019, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DE PALMA DANIEL PER 5 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PASQUETTO FABRIZIO PER 3 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.171 LND DEL 29/11/2018 (Gara: VIRTUS OLYMPIA ROMA SB – ATLETICO TORRENOVA 1986 dell’11/11/2018 – Campionato di Promozione) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.355 del 22/03/2019

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS OLYMPIA ROMA SB AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI EURO 5.000,00, PENALIZZAZIONE DI 5 PUNTI IN CLASSIFICA, DISPUTA DELLE GARE INTERNE IN TOTALE ASSENZA DI PUBBLICO, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CORSI LUCIANO FINO AL 31/03/2019, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DE PALMA DANIEL PER 5 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PASQUETTO FABRIZIO PER 3 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.171 LND DEL 29/11/2018 (Gara: VIRTUS OLYMPIA ROMA SB – ATLETICO TORRENOVA 1986 dell’11/11/2018 – Campionato di Promozione)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.355 del 22/03/2019

Con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 198 del 14-12-2018 la CSAT del C.R. Lazio richiedeva alla Procura Federale della F.I.G.C. di accertare se, nei momenti immediatamente precedenti la gravissima aggressione subita dal direttore di gara nella zona antistante gli spogliatoi, il cancello che da’ accesso dall’esterno a tale zona fosse aperto o chiuso e se, successivamente, fossero stati identificati gli aggressori dell’Arbitro a seguito delle indagini di Polizia Giudiziaria. La Procura Federale ha trasmesso la relazione finale dell’8 marzo 2019 redatta dal collaboratore Cristiano Pasero, che contiene la risposta a quanto richiesto dalla Corte nella delibera appena sopra ricordata. L’indagine assai approfondita ed esaustiva ha consentito di accertare che al termine della gara la gran parte dei sostenitori locali che protestavano per l’esito finale dell’incontro scaturito da alcune contestate decisioni della terna arbitrale si riversavano nella zona cosiddetta libera adiacente a quella recintata degli spogliatoi a cui si accede attraverso due cancelli, uno carraio ed uno pedonale. In un primo momento i due cancelli risultavano entrambi chiusi, quello carraio con una catena con lucchetto e quello pedonale con un chiavistello senza lucchetto che poteva essere aperto solo dall’interno. La gran massa degli spettatori si accalcavano contro il cancello carraio che reggeva all’urto ed agli scuotimenti, mentre tre o quattro persone si portavano invece nei pressi del cancello pedonale che però risultava chiuso e non apribile dall’esterno. Incitato dagli altri uno di questi soggetti riusciva a scavalcare agilmente il cancello pedonale e lo apriva dall’interno azionando il chiavistello, consentendo quindi ad almeno altre due persone, oltre a se stesso, di accedere nella zona degli spogliatoi. Il primo sostenitore si portava quindi nei pressi del direttore di gara e lo colpiva con un violento manrovescio al capo, mentre l’Arbitro ancora stordito tentava di mantenere l’equilibrio un secondo soggetto lo colpiva nello stesso punto abbattendolo al suolo. Nel cadere il malcapitato colpiva violentemente il suolo con la regione occipitale accusando subito una copiosa fuoriuscita di sangue. Gli assalitori si davano a proditoria fuga attraverso il cancelletto aperto senza che nessuno li fermasse. La ricostruzione dei fatti è stata ricavata dalle dichiarazioni coordinate e convergenti della terna arbitrale, del custode dell’impianto sportivo e della fidanzata dell’Arbitro che aveva assistito all’incontro e che, preoccupata del clima di violenta protesta creatosi, si era recata nei pressi della zona degli spogliatoi per verificare cosa stesse succedendo ed ha avuto modo di osservare la dinamica dello scavalcamento del cancelletto pedonale e della successiva apertura. Alla luce della ricostruzione operata si spiega quindi l’apparente discrasia tra quanto dichiarato dai due assistenti e dall’arbitro in quanto il primo assistente vide certamente il cancello perdonale chiuso in quanto non era stato ancora aperto dal primo assalitore mentre l’arbitro lo vide certamente aperto in quanto, essendo arrivato dopo qualche secondo, lo stesso era stato già aperto; il secondo assistente vide invece chiuso il cancello carraio che, effettivamente, non venne mai aperto e rimase chiuso anche dopo l’aggressione. La Procura Federale ha poi accertato anche quale esito abbiano avuto le indagini espletate dalla Polizia Giudiziaria. A seguito di quanto dichiarato dalla terna arbitrale gli inquirenti si sono concentrati sull’acquisire l’identità delle persone che tra il primo e secondo tempo sono entrate nello spogliatoio della squadra di casa e che hanno poi partecipato all’aggressione. Sul punto gli inquirenti sono stati agevolati dalle dichiarazioni del custode dell’impianto che aveva identificato almeno una delle due persone come un tesserato della società Virtus Olympia che quel giorno non era stato convocato per la partita, di ruolo portiere e di nome di battesimo Simone. Gli inquirenti, a seguito di raffronti fotografici, arrivavano quindi al tesserato della società Olimpia in questione, a cui veniva applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari. Interrogato dal Giudice dell’Indagini Preliminari in sede di interrogatorio di garanzia confermava di essere entrato nello spogliatoio tra il primo e secondo tempo, e di essere stato presente nel momento del soccorso all’arbitro dopo la sua aggressione, negando però di avervi partecipato. Va rilevato come, sia l’allenatore che i dirigenti della Virtus Olympia, interrogati dagli inquirenti affermavano di non ricordare la presenza di soggetti non inseriti in distinta tra il primo e secondo tempo e che nessuno di loro aveva visto l’aggressione in quanto distanti. Da quanto è emerso dagli accertamenti delegati la responsabilità della società reclamante appare assai grave e certamente alcuni elementi sopravvenuti conducono non solo a confermare le sanzioni irrogate ma ad aggravarle. Infatti è certo che tra il primo e secondo tempo due giovani, di cui uno sicuramente tesserato con la società e l’altro sicuramente legato alla stessa, sono entrati nello spogliatoio della squadra di casa e sono stati poi riconosciuti come partecipanti all’aggressione. Quindi non si è trattato di un gesto isolato ed ascrivibile a soggetti estranei alla società ma di un accadimento la cui responsabilità è da ascrivere ad almeno un tesserato ed alla totale negligenza dei dirigenti locali. Infatti la situazione creatasi era certamente foriera di azioni inconsulte da parte dei sostenitori locali che si erano portati in massa verso il cancello carraio per tentare di scardinarlo ed hanno poi preso di mira quello pedonale, tanto che il solo custode del campo tentava di arginare l’invasione del recinto degli spogliatoi ponendosi fisicamente davanti al varco. Nel frangente, benché i fatti fossero assolutamente prevedibili, nemmeno uno tra dirigente accompagnatore, massaggiatore ed allenatore, si trovavano, per loro stessa ammissione, a protezione del direttore di gara, né vi erano altri tesserati, di talché l’aggressione venne portata a termine in modo indisturbato benché si fosse concretizzata in plurime azioni esecutive, seppur a brevissima distanza temporale. Non solo ma gli assalitori poterono allontanarsi indisturbati e quel che, a parere della Corte, appare più grave, è l’atteggiamento reticente dei dirigenti locali con gli inquirenti che sono giunti all’identificazione del tesserato accusato di essere uno dei protagonisti dell’aggressione solo tramite la fattiva collaborazione del custode dell’impianto e delle fidanzata dell’arbitro. La confessione resa sul punto dal tesserato dinanzi al Giudice delle Indagini Preliminari, conferma invece che lo stesso si recò negli spogliatoi e che poi era presente nel recinto degli spogliatoi a fine gara, circostanza che non poteva essere ignorata dai dirigenti e tecnici componenti la panchina. Le circostanze accertate che, forzatamente, non erano nella disponibilità del Giudice di prime cure, inducono quindi a rimodulare, aggravandole come da dispositivo, le sanzioni già comminate alla società. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il ricorso, rideterminando, altresì, le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo Territoriale, a carico della Società A.S.D. VIRTUS OLYMPIA ROMA SB, come di seguito riportate: - Ammenda di Euro 10.000,00; - Penalizzazione di 8 punti in classifica; - Disputa delle gare interne in totale assenza di pubblico fino al 31/12/2019. Di trasmettere, altresì, gli atti alla Procura Federale, ai fini del deferimento del tesserato della società identificato come partecipante all’aggressione subita dall’Arbitro. La tassa ricorso va incamerata.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it