C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 356 del 22/03/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SETTEBAGNI CALCIO SALARIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.265 LND DEL 30/01/2019 (Gara: SETTEBAGNI CALCIO SALARIO – POL. S. ANGELO ROMANO del 6/01/2019 – Campionato di Promozione) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.333 dell’8/03/2019

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SETTEBAGNI CALCIO SALARIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.265 LND DEL 30/01/2019 (Gara: SETTEBAGNI CALCIO SALARIO – POL. S. ANGELO ROMANO del 6/01/2019 – Campionato di Promozione)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.333 dell’8/03/2019

Con il reclamo in epigrafe, la società ha richiesto l’annullamento del provvedimento di perdita della gara assumendo che il giocatore entrato al 46’ del secondo tempo non fosse il n. 16, Simone Amicizia (classe 1996), ma il n. 18, Giulio Canducci (classe 2000) e quindi di aver rispettato l’obbligo di impiego per tutta la durata della gara di un calciatore nato dal 1.1.98 in poi, di un altro nato dal 1.1.99 in poi e di un terzo nato dal 1.1.00 in poi, come stabilito dal C.U. n. 1 del 5.7.18 e che per mera svista il dirigente accompagnatore non aveva segnalato tale errore nella distinta di gara. Veniva ascoltata la reclamante che reiterava in sede di audizione le proprie doglianze, nonché la contro interessata che rilevava come da tutti gli atti di gara emergesse che fosse entrato un calciatore fuori età e, pertanto, che la sanzione comminata in primo grado fosse corretta. Veniva disposta l’audizione dell’arbitro e del suo assistente i quali, entrambi, confermavano che, al momento della sostituzione il primo e poco dopo l’altro, si erano avvicinati per verificare il numero di maglia del calciatore subentrante, che a causa del sole radente era poco visibile, e di aver constatato che fosse entrato il n. 16, come indicato nel referto di gara. Dagli atti e dall’audizione personale degli ufficiali di gara, quindi, emerge che nell’incontro de quo la società reclamante non ha rispettato quanto stabilito dal C.U. n.1/18 e pertanto deve essere sanzionata con il provvedimento della perdita della gara. Correttamente ha, dunque, operato il Giudice di prime cure. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata. La tassa ricorso va incamerata.

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