C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 356 del 22/03/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ ACSD D.PINO PUGLISI NETTUNO II AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE TOMASELLI ANTONIO FINO AL 28/02/2019, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CIMMINO ANTONIO FINO AL 28/02/2019, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PUMA EMANUELE PER 2 GARE ED A CARICO DEL CALCIATORE OLIVIERI VALERIO PER 1 GARA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.81 SGS DEL 15/02/2019 (Gara: FOOTBALL ACADEMY LAZIO – D.PINO PUGLISI NETTUNO II del 13/02/2019 – Campionato Under 15 Provinciale Latina) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.333 dell’8/03/2019

 

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ ACSD D.PINO PUGLISI NETTUNO II AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE TOMASELLI ANTONIO FINO AL 28/02/2019, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CIMMINO ANTONIO FINO AL 28/02/2019, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PUMA EMANUELE PER 2 GARE ED A CARICO DEL CALCIATORE OLIVIERI VALERIO PER 1 GARA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.81 SGS DEL 15/02/2019 (Gara: FOOTBALL ACADEMY LAZIO – D.PINO PUGLISI NETTUNO II del 13/02/2019 – Campionato Under 15 Provinciale Latina)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.333 dell’8/03/2019

Con ricorso del 19.02.2019 la società ACSD Don Pino Puglisi Nettuno II ha richiesto di non omologare la gara in oggetto indicata e, conseguentemente, di invalidare i provvedimenti adottati dal giudice di prime cure, disponendo nel contempo la ripetizione della gara stessa. Nel suo ricorso la Società si sofferma dettagliatamente su alcuni errori tecnici che sarebbero stati commessi dal direttore di gara prima della partita e durante lo svolgimento della stessa. In particolare, l’ACSD Don Pino Puglisi Nettuno II fa rilevare che l’arbitro, sig. Mastrobattista Marco: - durante l’appello pre-gara, con modi peraltro perentori e autoritari, avrebbe impedito al calciatore Tordi Federico, che soffre di una miopia grave, di indossare gli occhiali montati su apposita mascherina omologata per il gioco del calcio costringendo, in tal modo, il medesimo calciatore a disputare la gara in condizioni svantaggiate; - avrebbe fischiato la fine del primo tempo della gara con ben quattro minuti di anticipo; - avrebbe espulso un proprio calciatore soltanto alla terza ammonizione; - avrebbe concesso due rigori palesemente inesistenti alla squadra avversaria. Il tutto a testimonianza di una conduzione di gara confusa, autoritaria e persino persecutoria a danno della loro società. Nel corso dell’udienza del 7 marzo 2019, innanzi a questa Corte, il Presidente dell’ACSD Don Pino Puglisi Nettuno II, sig. Tomaselli Antonio ha sostanzialmente ribadito i motivi del ricorso già presentato il 22 febbraio precedente, confermando la richiesta di ripetizione della gara in argomento e l’annullamento dei provvedimenti di squalifica adottati dal Giudice sportivo di prime cure (C.U. n.81 del 15.02.2019 Della Delegazione Provinciale di latina – Attività di Settore Giovanile e Scolastico) La Corte, pur in presenza di alcune affermazioni che avrebbero richiesto un approfondimento di indagine, non può non far rilevare, preliminarmente, che il ricorso va dichiarato inammissibile non essendo state rispettate le procedure di cui agli artt. 45, comma 3 e 46, comma 1 C.G.S. della F.I.G.C.. Pertanto, la Corte in tal senso si pronuncia e, visto tutto quanto sopra DELIBERA Di dichiarare inammissibile il ricorso, ai sensi dell’art.46, comma 1 in relazione all’omologazione del risultato nonché ai sensi dell’art.45, comma 3 in relazione alla squalifica a carico dell’allenatore TOMASELLI Antonio, all’inibizione del dirigente CIMMINO Antonio ed alle squalifiche a carico dei calciatori PUMA Emanuele ed OLIVIERI Valerio. La tassa ricorso va incamerata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it