C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 356 del 22/03/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CASTELCRETONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BOMBELLI RICCARDO PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.89 LND DEL 21/02/2019 (Gara: LE SPRETE VILLANOVA – CASTELCRETONE del 17/02/2019 – Campionato di Terza Categoria Roma) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.333 dell’8/03/2019

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CASTELCRETONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BOMBELLI RICCARDO PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.89 LND DEL 21/02/2019 (Gara: LE SPRETE VILLANOVA – CASTELCRETONE del 17/02/2019 – Campionato di Terza Categoria Roma)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.333 dell’8/03/2019

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale; visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; osserva: la reclamante ritiene eccessiva la sanzione comminata al proprio tesserato e, ne chiede pertanto la riduzione, deducendo, al tal riguardo, che il calciatore Bombelli, dopo la sua espulsione, ritenuta del tutto ingiustificata, ha soltanto sollecitato spiegazioni all’Arbitro, ma senza alcun atteggiamento offensivo o minaccioso. Esaminato e valutato il comportamento del calciatore, così come descritto nel rapporto di gara, questa Corte rileva che l’interessato, dopo l’espulsione ha rivolto all’Arbitro espressioni irrispettose, offensive e minacciose, che ha poi reiterate al termine dell’incontro, Confermata la natura soltanto verbale delle minacce, la sanzione potrà quindi essere parzialmente rivisitata, anche per rapportare la stessa alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva, per casi simili. Tutto ciò premesso e ritenuto, DELIBERA Di accogliere il ricorso, riducendo la squalifica a carico del calciatore BOMBELLI Riccardo a 3 gare. La tassa ricorso va restituita.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it