C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 356 del 22/03/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CISCO COLLATINO FUTSAL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MAGNANI FABIO MASSIMO PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.165 SGS DEL 28/02/2019 (Gara: ALMAS ROMA – CISCO COLLATINO FUTSAL del 24/02/2019 – Campionato Under 16 Regionali Maschili) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.333 dell’8/03/2019

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CISCO COLLATINO FUTSAL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MAGNANI FABIO MASSIMO PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.165 SGS DEL 28/02/2019 (Gara: ALMAS ROMA – CISCO COLLATINO FUTSAL del 24/02/2019 – Campionato Under 16 Regionali Maschili)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.333 dell’8/03/2019

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale; visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; osserva: la reclamante contesta che, dopo l’espulsione, il proprio calciatore abbia insultato l’Arbitro, e chiede pertanto una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva. Nel rapporto di gara che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata e degna di fede, l’Arbitro ha descritto in maniera dettagliata il comportamento del calciatore Magnani, che, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, gli aveva rivolto con tono minaccioso espressioni irrispettose ed offensive; espressioni che egli aveva poi rilevato al termine dell’incontro, mentre i compagni lo trattenevano. Comprovata la natura offensiva e minacciosa di tale comportamento, la Corte ritiene quindi del tutto congrua ed adeguata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale. Pertanto, tutto ciò premesso e ritenuto, DELIBERA Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata. La tassa ricorso va incamerata.

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