C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 356 del 22/03/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FUTSAL ACADEMY AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO DEL RECLAMO DI PRIMO GRADO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.203 C5 DEL 27/02/2019 (Gara: VALENTIA – FUTSAL ACADEMY del 2/02/2019 – Campionato di Calcio a 5 Serie C2) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.346 del 15/03/2019

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FUTSAL ACADEMY AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO DEL RECLAMO DI PRIMO GRADO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.203 C5 DEL 27/02/2019 (Gara: VALENTIA – FUTSAL ACADEMY del 2/02/2019 – Campionato di Calcio a 5 Serie C2)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.346 del 15/03/2019

Il competente Giudice Sportivo respingeva il reclamo inoltrato dalla società Futsal Academy che aveva dedotto la posizione irregolare del calciatore Bedini Gianluca (Valentia) in quanto in posizione di squalifica, come riportato nel comunicato ufficiale n. 160 del 23 gennaio 2019, sanzione non scontata in quanto il calciatore aveva partecipato anche alla gara del 26 gennaio 2019 Compagnia Portuale CV2005- Valentia. Nelle motivazioni della decisione il Giudice di prime cura deduceva che il calciatore in questione, il cui nominativo risultava inserito tra i calciatori sanzionati con la squalifica di una gara per automatismo in quanto espulsi dal campo, non era stato effettivamente espulso mentre risultava espulso Bedini Marco e dell’errato inserimento si era dato atto nel comunicato ufficiale successivo 177 del 6-2-2019; la posizione del calciatore doveva quindi ritenersi del tutto regolare. Avverso tale decisione reclama la Futsal Academy che la ritiene ingiusta in quanto, secondo l’articolo 22 comma 2 del CGS le squalifiche comminate a tesserati debbono essere scontate a partire dal primo giorno successivo a quello di pubblicazione sul comunicato ufficiale, le cui decisioni si considerano conosciute dalle società (art. 22 comma 11 CGS) e, quindi, la società Valentia non avrebbe dovuto schierare il calciatore sino alla pubblicazione dell’errata corrige sul comunicato ufficiale; pubblicazione avvenuta successivamente alla disputa della gara in questione. Il reclamo è infondato. L’articolo 45 del CGS prevede che i calciatori espulsi dal campo, ad eccezione che nelle categorie pulcini ed esordienti, siano automaticamente squalificati per una giornata di gara senza necessità di declaratoria del Giudice Sportivo. I comitati debbono pubblicare sul comunicato l’elenco dei calciatori espulsi a cui si applica la squalifica automatica. È quindi evidente che la pubblicazione sul comunicato ufficiale dell’elenco dei calciatori espulsi, a cui si applica l’automatica sanzione di squalifica per una gara, ha validità solo notiziale e non costitutiva a differenza di tutte le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo, la cui efficacia ha invece decorrenza dal giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui vengono riportate; in questo secondo caso quindi la pubblicazione ha valore costitutivo non potendo avere esistenza una sanzione, e la sua correzione, se non dopo la pubblicazione sul comunicato ufficiale. La sanzione della squalifica automatica per una gara a seguito di espulsione non necessita di alcuna decisione del Giudice Sportivo e viene riportata sul comunicato ufficiale a soli fini informativi; ne discende che la squalifica deve essere scontata esclusivamente dal calciatore espulso, indipendentemente dal fatto che il suo nominativo venga riportato sul comunicato ufficiale nell’apposito elenco, mentre non va scontata dal calciatore che erroneamente venga inserito in tale elenco in quanto non espulso dal campo. Bene ha fatto quindi la società Valentia a fermare per una gara il calciatore Bedini Marco, effettivamente espulso dal campo, ed a far giocare il calciatore Bedini Gianluca che non era stato espulso e quindi non poteva essere assoggettato a squalifica per automatismo. L’errata corrige, pubblicata il 6-2-2019, assume quindi mera funzione informativa e non ha alcuna efficacia costitutiva, non essendo da considerarsi come una decisione del Giudice Sportivo; serve quindi solo per correggere la posizione disciplinare dei due calciatori a fini archivistici e statistici. La posizione nella gara in questione del calciatore Bedini Gianluca è perfettamente regolare e corretta è stata la decisione del Giudice Sportivo di respingere il reclamo di primo grado. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata. La tassa ricorso va incamerata.

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