C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 94 del 12/10/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CIRCEO FC AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO DEL RECLAMO DI PRIMO GRADO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.81 LND DEL 4/10/2017 (Gara: ARNARA – CIRCEO FC del 22/09/2018 – Coppa Lazio Seconda Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.93 del 12/10/2018

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CIRCEO FC AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO DEL RECLAMO DI PRIMO GRADO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.81 LND DEL 4/10/2017 (Gara: ARNARA – CIRCEO FC del 22/09/2018 – Coppa Lazio Seconda Categoria)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.93 del 12/10/2018

 

La reclamante lamenta l’ingiustizia della decisione impugnata, in quanto, a suo parere, non sarebbe stata necessaria la comunicazione delle motivazioni del reclamo alla controparte e, quindi, non sussisterebbe il motivo di inammissibilità dedotto dal Giudice Sportivo che ha rilevato la tardività dell’invio dei motivi del reclamo alla società Arnara (il reclamo risulta inviato a mezzo raccomandata alle ore 12:10 del 24/09/2018). La reclamante, in sede di audizione, ha sollevato anche la questione della rilevabilità d’ufficio della irregolare posizione del calciatore Testa Gianni, con l’applicazione delle regolari sanzioni. Il reclamo è infondato. Contrariamente a quanto affermato dalla reclamante, le norme relative alla applicazione dei termini abbreviati non derogano minimamente a tutte le altre formalità di trasmissione del reclamo, prima fra tutte, la contestuale trasmissione dei motivi del reclamo alla società avversaria contro interessata. L’abbreviazione dei termini non comprime il contraddittorio tra le parti quando si controverte, come nella specie, sul risultato della gara. Ciò detto, il reclamo non poteva che essere dichiarato inammissibile in quanto inoltrato in violazione dei rigidissimi termini stabiliti dal rito abbreviato. Relativamente all’istanza di adozione di provvedimenti d’ufficio, non si può non rilevare che un Organo di II° grado, quale la Corte, non può adottare provvedimento d’ufficio, in quanto comprometterebbe “irrimediabilmente” la facolta di reclamo da parte dei soggetti interessati. Ciò non di meno, l’emersione di eventuali profili di violazione disciplinare a carico della società Arnara, in relazione alla posizione del calciatore Testa Gianni, impongono la trasmissione, per le valutazioni di competenza, alla Procura Federale della F.I.G.C..

Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Di trasmette, altresì, gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C., per le valutazioni di competenza in relazione a quanto in motivazione. La tassa reclamo va incamerata.

 

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