C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 366 del 29/03/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TIVOLI CALCIO 1919 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SICCARDI TIZIANO PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.316 LND DEL 27/02/2019 (Gara: TIVOLI CALCIO 1919 – PALESTRINA 1919 del 24/02/2019 – Campionato di Promozione) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.346 del 15/03/2019

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TIVOLI CALCIO 1919 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SICCARDI TIZIANO PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.316 LND DEL 27/02/2019 (Gara: TIVOLI CALCIO 1919 – PALESTRINA 1919 del 24/02/2019 – Campionato di Promozione)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.346 del 15/03/2019

La A.S.D. Tivoli Calcio 1919 impugnava davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di prime cure, con il quale veniva squalificato per quattro gare, il calciatore Siccardi Tiziano, per aver spinto, per proteste, l’arbitro, con entrambe le mani, sul petto. A sostegno della propria tesi difensiva la reclamante sosteneva la tesi che il calciatore Siccardi non avesse voluto spingere volontariamente il direttore di gara, ma fosse scivolato, davanti a quest’ultimo, dopo aver corso in direzione dell’arbitro per protestare avverso la regolarità di un rete appena subita; chiedeva, pertanto una riduzione della squalifica del proprio calciatore. Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, sentita la Società, non ritiene di poter ridurre la sanzione.

Infatti dal referto arbitrale emerge che al 42° del primo tempo, il calciatore Siccardi Tiziano (portiere della Società ospitante), dopo aver subito una rete dalla squadra avversaria, correva verso l’arbitro in segno di protesta e lo spintonava al petto con entrambe le mani. Alla luce di ciò, la sanzione irrogata dal giudice di primo grado appare congrua, mentre non appaiono verosimile le argomentazioni sviluppate dalla ricorrente, nella propria memoria difensiva, in base alle quali il calciatore sia inciampato davanti al direttore di gara e abbia proteso, entrambe le mani, unicamente per non cadere addosso all’arbitro. In conclusione, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata. La tassa ricorso va incamerata.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it