C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 366 del 29/03/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TORMARANCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 100,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.320 LND DEL 28/02/2019 (Gara: TORMARANCIO – SS VITTORIA ROMA 1908 del 30/01/2019 – Campionato di Seconda Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.355 del 22/03/2019

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TORMARANCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 100,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.320 LND DEL 28/02/2019 (Gara: TORMARANCIO – SS VITTORIA ROMA 1908 del 30/01/2019 – Campionato di Seconda Categoria)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.355 del 22/03/2019

Il competente Giudice Sportivo applicava alla società Tormarancio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e l’ammenda di € 100,00. Rilevava il Giudice di prime cure che i calciatori Cosimetti Tiziano, De Amicis Damiano e Fassio Daniele avevano partecipato alla gara in epigrafe in posizione irregolare non avendo scontato la squalifica per due gare loro comminata con decisione pubblicata sul comunicato ufficiale 149 del 15-11-2018. I prefati calciatori non avevano disputato le gare del 25 novembre 2018 Tormarancio – SS Vittoria Roma 1908 e del 2 dicembre 2019 Sant’Onofrio – Tormarancio, scontando la squalifica; successivamente però, con il comunicato ufficiale 233 dell’11 gennaio 2019 la gara Tormarancio – SS Vittoria Roma 1908 del 25 novembre 2018, per la quale il Giudice Sportivo aveva comminato la punizione sportiva della perdita della gara alla società Tormarancio, era stata annullata con decisione assunta, su reclamo della società Tormarancio, da questa Corte che ne aveva disposto la ripetizione. Secondo il disposto dell’articolo 22 comma 4 ultimo periodo, i calciatori in questione avrebbero dovuto scontare la giornata di squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione sul comunicato ufficiale della decisione di annullamento. Contrariamente al disposto i calciatori avevano invece regolarmente preso parte alla gara del 13 gennaio 2019 Tormarancio- Vis Aurelia, così come a quelle successive del 20 e 27 gennaio 2019 e si trovavano quindi in posizione irregolare nella gara in epigrafe del 30-1-2019. Avverso tale decisione ricorre la società Tormarancio che preliminarmente solleva la questione della incompatibilità del Giudice Sportivo che aveva adottato la decisione impugnata che è lo stesso che aveva già deciso, sempre contro la società reclamante, la prima gara contro il Vittoria Roma 1908, decisione poi annullata dalla Corte. In via ulteriormente preliminare lamenta che, benché avesse inoltrato tempestivamente e ritualmente le controdeduzioni al reclamo presentato dalla società Vittoria Roma 1908, queste non siano state minimamente prese in considerazione in quanto delle stesse non si fa alcun cenno nella decisione impugnata. In via ulteriormente subordinata lamenta il vizio di motivazione in quanto il Giudice di primo grado si sarebbe limitato a riportare pedissequamente il ricorso della società Vittoria Roma 1908, asserendo di averne verificato la fondatezza a seguito delle dovute verifiche, senza specificare minimamente quale attività di verifica sia stata effettivamente compiuta. Lamenta altresì, quale vizio di forma il fatto che il reclamo di primo grado sia stato malamente indirizzato ad una inesistente Commissione Disciplinare, mentre andava indirizzato al Giudice Sportivo e quindi il reclamo doveva considerarsi irricevibile. In via ulteriormente gradata lamenta la carenza di legittimazione attiva della società Vittoria Roma 1908 a presentare il reclamo in quanto la gara irregolare sarebbe stata quella del 20-1-2019 ASD Bravetta – Tormarancio ove i calciatori avrebbero dovuto scontare la sanzione, poiché le motivazioni della decisione pubblicata nel solo dispositivo l’11-1-2019, sono state pubblicate nel comunicato 250 del 18-1-2019. Nel merito, infine, sostiene che la gara del 25-11-2018 Tormarancio – Vittoria Roma 1908 non debba considerarsi annullata, in quanto le decisioni del Giudice Sportivo sono state riformate solo limitatamente alla punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 mentre sono state confermate nel resto, tanto che i calciatori squalificati Daniele Di Cuffa e Luca Santini hanno scontato la squalifica derivata dalle espulsioni loro comminate, così come hanno avuto valore le ammonizioni comminate ad altri calciatori. La validità delle sanzioni disciplinari comminate dimostrerebbe, a parere della reclamante, che la gara in questione non deve considerarsi annullata, diversamente opinando la società si vedrebbe comminate sanzioni in 31 gare non in 30 con palese disparità rispetto alle altre squadre. Il reclamo è infondato e va respinto. La prima censura relativa ad una presunta incompatibilità del Giudice Sportivo per aver già giudicato la prima gara poi annullata con decisione della Corte d’Appello, è palesemente infondata se solo si pensi che il Giudice Sportivo giudica normalmente sia la gara di andata che quella di ritorno tra le medesime squadre, così come giudica eventuali gare ripetute per i più svariati motivi. Il regolamento di disciplina non prevede in alcun caso l’incompatibilità del Giudice che ha già giudicato la medesima società, il medesimo tesserato o la stessa partita, diversamente opinando dovrebbe essere destinato per ciascun campionato, per ciascuna gara e per ciascuna stagione un Giudice diverso, soluzione palesemente inapplicabile ed inattuabile. Infondata è anche l’eccezione relativa ad una presunta violazione del principio del contraddittorio in quanto non vi è alcuna norma che imponga al Giudice Sportivo di dar conto degli scritti difensivi inoltrati dalle parti, purché la decisione non sia affetta da carenza assoluta di motivazione. Parimenti infondata è anche l’eccezione di carenza di motivazione in quanto la decisione del Giudice è ampiamente motivata poiché riporta le doglianze della reclamante ritenendole pienamente fondate in quanto corrispondenti all’effettivo utilizzo dei calciatori in questione nelle gare richiamate; è appunto questa la verifica che il Giudice ha compiuto e cioè ha acquisito le liste ed i referti di tutte le gare richiamate per verificare se i calciatori in questione vi avessero effettivamente preso parte, omettendo quindi di scontare la residua giornata di squalifica. Di nessun pregio è anche l’eccezione relativa al destinatario del reclamo di primo grado; per il principio della salvezza degli atti gli Organi di Giustizia Sportiva vengono propriamente investiti secondo la loro competenza dei gravami indirizzati dalle società sportive indipendentemente dell’Organo che risulti destinatario dell’atto; organo che spesso viene riportato dalle reclamanti con dizioni incomplete, errate o non più adottate senza che ciò determini l’inammissibilità del ricorso. Nel merito infine il reclamo è infondato; innanzitutto erra la reclamante quando ritiene che le squalifiche comminate ad un tesserato limitino i loro effetti alle gare nelle quali debbono essere scontate, indipendentemente dal fatto che il tesserato si astenga dal parteciparvi effettivamente. La squalifica deve essere scontata ed il tesserato che squalificato venga inserito nella distinta di gara non sconta la squalifica che conserva i suoi effetti per le gare seguenti sino a quando il tesserato non venga inserito nella distinta di una gara. In tal senso basta guardare al combinato disposto dei commi 3 e 4 dell’articolo 22 CGS che dispongono che il calciatore squalificato non sconta la squalifica se inserito nella distinta di gara e che le gare da considerare per l’espiazione della sanzione della squalifica sono solo quelle che hanno conseguito un risultato valido per la classifica. Nel caso di specie, quindi, i calciatori avrebbero dovuto fermarsi nella gara immediatamente successiva all’11-1-2019, in quanto contrariamente a quanto deduce la reclamante le decisioni contenute nel dispositivo sono immediatamente esecutive, poiché tale decisione, nel disporre la ripetizione della gara, ha fatto perdere alla stessa il requisito di idoneità per l’espiazione della sanzione che è appunto quello che la gara deve conseguire un effetto sulla classifica del campionato, cosa che non è per una gara che venga ripetuta. I calciatori poi non hanno scontato la squalifica in quanto sono stati inseriti nelle distinte delle gare del 13-20 e 27 gennaio, risultando ancora in corso di squalifica nella gara del 30-1-2019 che è quella di cui si controverte. La posizione dei calciatori in questione è quindi da considerare irregolare e la decisione impugnata, adottata su base esclusivamente documentale ed in linea con la lettera del codice di giustizia, non merita alcuna censura e va confermata con l’incameramento della tassa reclamo. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata. La tassa ricorso va incamerata.

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