C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 376 del 05/04/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD P. VIGOR PERCONTI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.209 C5 DEL 6/03/2019 (Gara: VIGOR PERCONTI – ATLETICO ANZIOLAVINIO C5 del 2/03/2019 – Campionato Calcio a 5 Maschile Serie C1) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.355 del 22/03/2019

RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD P. VIGOR PERCONTI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.209 C5 DEL 6/03/2019 (Gara: VIGOR PERCONTI – ATLETICO ANZIOLAVINIO C5 del 2/03/2019 – Campionato Calcio a 5 Maschile Serie C1)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.355 del 22/03/2019

La Corte Sportiva d'Appello; visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osserva: In via preliminare va dichiarata l’inammissibilità del reclamo ai sensi dell’art. 33 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva, che così recita: “ I reclami redatti senza motivazione (come nel caso in esame) o comunque in forma generica sono inammissibili ”. Peraltro, e a prescindere da quanto sopra, appare in ogni caso del tutto corretta la decisione del Giudice Sportivo, che ha ordinato la ripetizione della gara ai sensi dell’art. 17 comma 4 C.G.S., in quanto, come riferito dall’Arbitro, il gravissimo incidente occorso al calciatore Musilli Andrea della Soc. Atletico Anziolavinio - il quale dopo uno scontro di gioco aveva battuto con violenza la testa a terra, perdendo conoscenza per alcuni minuti, tanto da rendere necessario l’intervento dell’ambulanza per il trasporto urgente in Ospedale - aveva creato in campo una situazione ambientale molto grave e critica, sia a livello emotivo che psicologico, tale da giustificare la sospensione dell’incontro. E a tal riguardo va anche apprezzata la decisione dei giocatori Atletico Anziolavinio di rinunciare al prosieguo della gara per accompagnare e stare vicino al proprio compagno in Ospedale; con ciò facendo giustamente prevalere lo spirito di amicizia e di solidarietà, rispetto all’evento sportivo. Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il ricorso, ai sensi dell’art.33, comma 6 del C.G.S.. La tassa ricorso va incamerata.

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