C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 376 del 05/04/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ATLETICO TORRENOVA 1986 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 200,00 CON OBBLIGO DI RISARCIRE I DANNI E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI MARCELLI FRANCESCO E FORLINI DANILO PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.329 LND DEL 7/03/2019 (Gara: LICENZA – ATLETICO TORRENOVA 1986 del 2/03/2019 – Torneo Juniores Under 19 B Regionale) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.365 del 29/03/2019

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ATLETICO TORRENOVA 1986 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 200,00 CON OBBLIGO DI RISARCIRE I DANNI E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI MARCELLI FRANCESCO E FORLINI DANILO PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.329 LND DEL 7/03/2019 (Gara: LICENZA – ATLETICO TORRENOVA 1986 del 2/03/2019 – Torneo Juniores Under 19 B Regionale)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.365 del 29/03/2019

La Corte Sportiva di Appello Territoriale visto il reclamo in epigrafe, con cui la società reclamante ha richiesto la riduzione o l’annullamento delle sanzioni a carico sia proprio che dei tesserati Francesco Marcelli e Danilo Forlini, assumendo che la gara sia stata sospesa per responsabilità di entrambe le squadre e che le sanzioni ai calciatori fossero eccessive; ascoltata la società reclamante, che reiterava in sede di audizione le proprie difese, insistendo nelle avanzate richieste; esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale, nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente e precisamente descritto la condotta dei calciatori Francesco Marcelli che, espulso, scavalcava la recinzione del campo unitamente al compagno di squadra Danilo Forlini per venire a contatto con la tifoseria avversaria e che ad essi si univano altri calciatori della reclamante; rilevato, quindi, che l’interruzione della gara sia stata causata delle condotte dei tesserati della reclamante; considerato che gli atti di gara, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., “fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” ma che pur tuttavia la misura della sanzione comminata al tesserato Danilo Forlini, per il suo comportamento comunque censurabile e grave, debba essere ridotta e, parimenti, deve essere ricondotta nei consueti parametri di questa Corte la misura dell’ammenda; atteso che permane l’obbligo di risarcimento dei danni causati dai propri tesserati. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere parzialmente il ricorso, riducendo l’ammenda ad Euro 100,00 e la squalifica a carico del calciatore FORLINI Danilo a 3 gare, confermando, altresì, le rimanenti decisioni impugnate. La tassa ricorso va restituita.

 

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