C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 376 del 05/04/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FOOTBALL CLUB MONTENERO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SALERNO GIANMARCO FINO AL 30/06/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.329 LND DEL 7/03/2019 (Gara: DON BOSCO GAETA – FOOTBALL CLUB MONTENERO del 3/03/2019 – Campionato di Prima Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.365 del 29/03/2019

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FOOTBALL CLUB MONTENERO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SALERNO GIANMARCO FINO AL 30/06/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.329 LND DEL 7/03/2019 (Gara: DON BOSCO GAETA – FOOTBALL CLUB MONTENERO del 3/03/2019 – Campionato di Prima Categoria)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.365 del 29/03/2019

Visto il reclamo in epigrafe, con cui la Società FC Montenero Calcio reclama la decisione assunta dal Giudice Sportivo di Primo Grado a carico del calciatore Salerno Gianmarco con il Comunicato Ufficiale n. 329 del 07/03/2019. Al riguardo ritiene la reclamante che la sanzione irrogata sia eccessiva rispetto all’effettivo svolgimento dei fatti e ne chiede, quindi, l’annullamento o, comunque, una congrua riduzione. In particolare, il giocatore Salerno Gianmarco, ascoltato in sede di audizione, riferiva che l’episodio di che trattasi fosse dovuto ad un fraintendimento “perché dopo il secondo giallo e il rosso l’Arbitro si è girato dandomi le spalle”. Precisava, infatti, lo stesso giocatore di aver toccato il braccio dell’Arbitro al solo scopo di farlo girare e potergli chiedere spiegazioni circa la propria espulsione, anche in considerazione del proprio ruolo di Capitano. Il giocatore aggiungeva, altresì, di non aver avuto alcuna intenzione di porre in essere una condotta minacciosa, pur ammettendo di aver proferito all’indirizzo del Direttore di gara espressioni ingiuriose. Osserva questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale che, pur in presenza delle ammissioni del calciatore, le argomentazioni della reclamante possono ritenersi parzialmente assumibili, con conseguente rivisitazione della sanzione irrogata, anche alla luce dei precedenti in materia e dell’effettiva dinamica dei fatti, dai quali non emerge alcun intento minaccioso nei confronti dell’Arbitro. Per tali motivi la squalifica comminata al calciatore può essere lievemente ridimensionata. Detto ciò, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, DELIBERA Di accogliere parzialmente il ricorso, riducendo la squalifica a carico del calciatore SALERNO Gianmarco al 31/05/2019. La tassa ricorso va restituita.

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