C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 376 del 05/04/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CITTA DI VALMONTONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.329 LND DEL 7/03/2019 (Gara: SEMPREVISA – CITTA DI VALMONTONE del 3/02/2019 – Campionato di Prima Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.365 del 29/03/2019

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CITTA DI VALMONTONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.329 LND DEL 7/03/2019 (Gara: SEMPREVISA – CITTA DI VALMONTONE del 3/02/2019 – Campionato di Prima Categoria)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.365 del 29/03/2019

Con il reclamo in epigrafe, la società ha richiesto l’annullamento del provvedimento di ripetizione della gara assumendo che il giocatore entrato al 49’ del secondo tempo fosse il n. 16 e non il n.17, come scritto nel referto, che non corrispondeva a nessun giocatore in lista, essendo tale indicazione un mero errore materiale.

Pervenivano le controdeduzioni della soc. Semprevisa che rilevava l’assenza di prove circa l’effettuazione dell’errore materiale nella compilazione del rapportino di fine e gara e del referto, chiedendo il rigetto del ricorso. Negli atti di gara, che, come noto ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., “fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, risulta che al 49 minuto del secondo tempo è entrato in campo, per la reclamante, il calciatore n. 17. Tuttavia, come emerge dal supplemento di referto dinanzi il Giudice Sportivo, l’arbitro ha verificato il numero del calciatore subentrante solo dal tabellone numerico e non lo ha, quindi, accertato direttamente. In tal modo, egli ha consentito l’ingresso in campo di un calciatore non identificato e non in distinta, commettendo dunque un errore tecnico, con conseguente necessità di ripetere la gara. Correttamente ha, dunque, operato il Giudice di prime cure. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata. La tassa ricorso va incamerata.

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