C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 106 del 19/10/2018 – Delibera – HERMADA – ALMAS ROMA S.R.L.

HERMADA - ALMAS ROMA S.R.L.

Sciogliendo la riserva di cui al C.U. nº del 22/9/2018. Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società HERMADA con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto la Società ALMAS ROMA nel corso della gara ha effettuato sei sostituzioni. Per l'effetto chiede la vittoria a tavolino. Il reclamo è fondato. Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara in epigrafe l'arbitro riporta cronologicamente le seguenti sostituzioni effettuate dalla Società ALMAS ROMA: - al 1º del II tempo esce il nº 7 SCHIFANI Andrea entra il nº 15 Emanuele Federico BENEDE - al 23º del II tempo esce nº 9 MUOVO Giuliano entra il nº 20 DI RENZO Gabriele - al 23º del II tempo esce il nº 3 BOCCADIFUOCO Francesco entra il nº 19 GIOVANNETTONE Marco - al 29º del II tempo esce il nº 8 FIORETTI Thomas entra il nº 17 LAURO Leonardo - al 32º del II tempo esce il nº 4 ALAMPI Filippo entra il nº 14 CORRIROSSI Leonardo - al 38º del II tempoesce il nº 6 CROCE Alessandro entra il nº 18 BUCCINNA Claudio. Per l'effetto delle succitate sostituzioni la gara non ha avuto regolare svolgimento pertanto in virtù dell'art. 17 comma 1 lett. a del CGS DELIBERA - di accogliere il reclamo proposto dalla Società HERMADA - di infliggere alla Società ALMAS ROMA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 nonchè l'ammenda di Euro 100 - di inibire il Sig. GRANIERI Andrea (ALMAS ROMA) fino al 2/11/2018. La tassa reclamo va restituita.

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