C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 112 del 24/10/2018 – Delibera – MONTESPACCATO S.R.L. – CAMPUS EUR 1960

MONTESPACCATO S.R.L. - CAMPUS EUR 1960

Esaminati referto relativo alla gara di cui in epigrafe RILEVA al 47’ del secondo tempo l’arbitro allontanava il Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società Montespaccato, SORCINI Moreno, perché entrato sul terreno di giuoco per contestare l’operato del direttore di gara. Alla notifica del provvedimento reiterava il suo comportamento tanto che si rendeva necessario l’intervento dell’assistente di parte per condurlo fuori dal terreno di giuoco. Al 49’ del secondo tempo, in occasione della realizzazione di una rete da parte della squadra avversaria, l’allenatore della Soc. Montespaccato MANCINI Mauro, entrava indebitamente sul terreno di giuoco inveendo contro l’arbitro e accusandolo di parzialità; successivamente proferiva all’indirizzo dell’arbitro insulti e minacce. Nel contempo, il calciatore VIRGILI Lorenzo (Montespaccato) si avvicinava alla recinzione della tribuna insultandosi reciprocamente con il pubblico. Al termine della gara rivolgeva all'arbitro insulti e minacce. Successivamente il calciatore ADAMI Mario (Montespaccato), mentre l'arbitro espelleva il calciatore VIRGILI Lorenzo, lo avvicinava insultandolo a gran voce. A gara terminata reiterava tale comportamento. Successivamente i calciatori PASCOLI Jacopo - LANZI Riccardo e STRAPPETTI Mattia (Montespaccato) avvicinavano i calciatori della squadra avversaria spintonandoli; le colluttazioni terminavano solo per l'intervento dei dirigenti. Il direttore di gara considerava espulsi tutti i succitati calciatori senza notificare i provvedimenti disciplinari a tutela della propria incolumità. Considerato che la società Montespaccato per effetto delle succitate espulsioni rimaneva in camp con un numero di calciatori inferiore al minimo di sette partecipanti al gioco (art. 73 comma 2 delle NOIF) quindi l'arbitro al 49' del secondo tempo sul punteggio di 2 - 2 decretava la sospensione definitiva della gara. Rilevato inoltre che mentre l’arbitro lasciava l’impianto sportivo, scortato dalle Forze dell’ordine intervenute sul posto, circa 50/60 spettatori riconducibili alla Società Montespaccato, unitamente a tesserati della stessa, rivolgevano all’arbitro minacce ed insulti. Considerato che la responsabilità della anticipata conclusione della gara deve essere attribuita alla società Montespaccato, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del CGS DELIBERA a) di infliggere alla società MONTESPACCATO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, nonché l’ammenda di € 400,00; b) di inibire il Dirigente della Società Montespaccato, SORCINI Moreno, fino al 16.11.2018; c) di squalificare l’allenatore della Società Montespaccato, MANCINI Mauro, per tre gare effettive; b) squalificare i sottonotati calciatori come di seguito: VIRGILI Lorenzo (MONTESPACCATO) 4 gare effettive ADAMI Mario (MONTESPACCATO) 3 gare effettive PASCOLI Jacopo (MONTESPACCATO) 2 gare effettive LANZI Riccardo (MONTESPACCATO) 2 gare STRAPPETTI Mattia (MONTESPACCATO) 2 gare effettive

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