C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 125 del 31/10/2018 – Delibera – MONTEFIASCONE – POLISPORTIVA MONTI CIMINI

MONTEFIASCONE - POLISPORTIVA MONTI CIMINI

Il Giudice Sportivo - Sciogliendo la riserva di cui al C.U. 80 del 3.10.2018 - Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società MONTEFIASCONE con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto alla stessa avrebbe preso parte senza averne titolo il calciatore SEY Muhammad nato il 22.5.1999 per errore nella procedura di tesseramento. - La reclamante osserva che il citato calciatore in precedenza ha giocato con la Società HAWILS FOOTBALL CLUB e non risulta in possesso dei requisiti previsti dall'art. 40 quater delle NOIF. - La reclamante rileva che la Società POL. MONTI CIMINI nel tesserare il calciatore SEY Muhammad per brevità nel tesseramento e permettere limmediata partecipazione alle gare ufficiali, ha optato per il tesseramento di calciatori mai tesserati all'estero. - Per l'effetto chiede la vittoria a tavolino. - Nelle controdeduzioni inviate dalla POL. MONTI CIMINI, questa rigetta totalmente le motivazioni della reclamante perchè, il tesseramento del calciatore SEY ha avuto inizio il 25.07.2018. - Il reclamo è infondato. - Infatti, su richiesta di questo Organo Giudicante l'ufficio tesseramento presso il Comitato Regionale Lazio comunica che il calciatore SEY Muhammad nato il 22.05.1999 risulta tesserato per la Società POL. MONTI CIMINI dal 6.8.2018, e che la pratica di tesseramento è stata approvata dall'Ufficio Tesseramento Centrale della FIGC. - Pertanto il citato calciatore ha preso parte con pieno titolo alla gara in epigrafe. DELIBERA a) Di respingere il reclamo proposto dalla Società MONTEFIASCONE b) Di convalidare il risultato della gara conclusosi con il seguente punteggio: MONTEFIASCONE POL. MONTI CIMINI 1 2 c) La tassa reclamo va incamerata.

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