C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 127 del 02/11/2018 – Delibera – SUIO TERME CASTELFORTE – AURORA VODICE SABAUDIA

SUIO TERME CASTELFORTE - AURORA VODICE SABAUDIA

Sciogliendo la riserva di cui al C.U. nº 80 del 3/10/2018. Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società AURORA VODICE SABAUDIA con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto l'arbitro, dopo avere espresso la volontà di concedere 4 minuti di recupero rilevato che non ci fossero i presupposti, vista la tensione in campo, per continuare la gara comunicava ai dirigente la fine della stessa. Per l'effetto di quanto sopra esposto chiede la vittoria a tavolino come disposto dall'art. 17 del CGS. Il reclamo è fondato. Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara e sentito l'arbitro, questi con supplemento di rappporto conferma che al minuto 45º del II tempo della gara SUIO TERME CASTELFORTE - AURORA VODICE SABAUDIA del 30/9/2018 non concedeva alcun minuto di recupero, ma procedeva a decretare la fine della stessa, con triplice fischio, allo scadere del tempo regolamentare. In funzione a quanto sopra, la gara non ha avuto regolare svolgimento in quanto l'arbitro per sua stessa ammissione non ha effettuato alcun periodo di recupero, non ottemperando a quanto previsto dalla regola 7 del regolamento del gioco del calcio che al punto tre "Recupero delle perdite di tempo recita ”Ciascun periodo di gioco deve essere prolungato dall'arbitro per recuperare tutto il tempo perduto per - Sostituzioni - accertamento e/o uscita del terreno di gioco dei calciatori infortunati - le manovre tendenti a perdere tempo - i provvedimenti disciplinari - qualsiasi altra causa”. Esaminato il rapporto si rileva che la gara al 45º del II tempo era sul punteggio di parità 1 – 1. Si rileva, inoltre che nel corso del II tempo le due Società hanno effettuato complessivamente sei sostituzioni. Inoltre al 39º del II tempo è stato espulso un calciatore della Società AURORA VODICE. Questo Organo Giudicante, ritiene, che l'arbitro, non ottemperando alle norme regolamentari, abbia compiuto un errore tecnico e pertanto la gara non ha avuto un regolare svolgimento PQM DELIBERA - di respingere il reclamo proposto dalla Società AURORA VODICE SABAUDIA - di trasmettere gli atti al Comitato Regionale Lazio per quanto di competenza in merito al rifacimento della gara. La tassa reclamo va addebitata.

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