C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 159 del 23/11/2018 – Delibera – MASSIMINA – C.S.V. BREDA S.S.D.R.L.

MASSIMINA - C.S.V. BREDA S.S.D.R.L.

Il Giudice Sportivo - Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 127 del 02.11.2018 - Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società MASSIMINA con il quale si deduce che la gar di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto i tesserato della Società CSV BREDA, CASASANTA Daniele, calciatore inserito nella distinta di gara con la maglia n°18 ed inizialmente impiegato come assistente di parte, ha sostituito il calciatore n°3 PREZIOSI Mirko. - La reclamante osserva che la Società CSV BREDA abbia violato il regolamento del gioco del calcio. Per l'effetto chiede la vittoria a tavolino. - Il reclamo non può essere accolto. - L'art. 17 comma 6 lett. b del CGS indica chiaramente che non si applica la punizione sportiva della perdita della gara nella infrazione alla norma sull'impiego degli Assistenti di parte, purchè siano soggetti regolarmente tesserati per la Società e non siano in pendenza di squalifica o inibizione.

- Dagli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova ex art. 35 del CGS, si deduce che il calciatore iscritto in distinta, con il n. 18 CASASANTA Daniele inizialmente facente funzione anche di assistente di parte, al 33 del secondo tempo sostituisce il compagno di squadra CONSOLI Daniele n. 3 CSV BREDA tale infrazione comporta l'applicazione della sanzione dell'ammonizione e dell'ammenda a carico della Società, dell'inibizione temporanea del Dirigente Accompagnatore Ufficiale e l squalifica a carico dei calciatori. PQM DELIBERA a) Di respingere il reclamo proposto dalla Società MASSIMINA; b) Di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: MASSIMINA CSV BREDA 2 - 2 c) Di infliggere alla Società CSV BREDA l'ammenda di euro 100,00; d) Di inibire il Sig. MORI Elio (CSV BREDA) fino al 07.12.2018 e) Di squalificare il calciatore CASASANTA Daniele (CSV BREDA) per un gara effettiva. La tassa reclamo va incamerata.

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