C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 159 del 23/11/2018 – Delibera – VIRTUS CAMPAGNANO – ACQUACETOSA CENTRO CALCIO

VIRTUS CAMPAGNANO - ACQUACETOSA CENTRO CALCIO

Il Giudice Sportivo - Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 101 del 18.10.2018 - Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società ACQUACETOSA CENTRO CALCIO con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto il tesserato della Società VIRTUS CAMPAGNANO, COPPOLA Mario, calciatore inserito nella distinta di gara con la maglia n°14 ed inizialmente impiegato come assistente di parte, ha sostituito il calciatore n. 7 MUDANO Alessio. - La reclamante osserva che la Società VIRTUS CAMPAGNANO abbia violato il regolamento del gioco del calcio. Per l'effetto chiede la vittoria tavolino. - Il reclamo non può essere accolto. - L'art. 17 comma 6 lett. b del CGS indica chiaramente che non si applica la punizione sportiva della perdita della gara nella infrazione alla norma sull'impiego degli Assistenti di parte, purchè siano soggetti regolarmente tesserati per la Società e non siano in pendenza di squalifica o inibizione. - Dagli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova ex art. 35 del CGS, si deduce che il calciatore iscritto in distinta, con il n. 14 COPPOLA Mario facente funzione anche di assistente di parte, al 39 del secondo tempo sostituisce il compagno di squadra n. 7 MUDANO Alessio tale infrazione comporta l'applicazione della sanzione dell'ammonizione e dell'ammenda a carico della Società, dell'inibizione temporanea del Dirigente Accompagnatore Ufficiale e la squalifica a carico dei calciatori. PQM DELIBERA a) Di respingere il reclamo proposto dalla Società ACQUACETOSA CENTRO CALCIO; b) Di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: VIRTUS CAMPAGNANO ACQUACETOSA CENTRO CALCIO 1 0 c) Di infliggere alla Società VIRTUS CAMPAGNANO l'ammenda di euro 100,00; d) Di inibire il Sig. MIGLIO Andrea (VIRTUS CAMPAGNANO) fino al 07.12.2018 e) Di squalificare il calciatore COPPOLA Mario (VIRTUS CAMPAGNANO) per una gara effettiva. La tassa reclamo va incamerata.

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