C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 282 del 06/02/2019 – Delibera – AC CASTRO DEI VOLSCI – SAN GIOVANNI INCARICO

AC CASTRO DEI VOLSCI - SAN GIOVANNI INCARICO

Il Giudice Sportivo - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 205 del 20/12/2018. - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società AC CASTRO DEI VOLSCI con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto alla stessa avrebbe preso parte, senza averne titolo, il calciatore GRILLOTTI Federico (SAN GIOVANNI INCARICO). La reclamante sostiene che il suddetto calciatore nella stagione 2018/2019 ha effettuato n. 3 trasferimenti (MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO, REAL CASSINO e SAN GIOVANNI INCARICO) giocando ufficialmente nella rispettiva società, trasgredendo quanto previsto dall'art. 95 punto 2 delle NOIF. Per l'effetto chiede la vittoria a tavolino. Il reclamo è fondato. Infatti il calciatore GRILLOTTI Federico nato il 20.09.1985, nella stagione calcistica in corso, ha effettivamente effettuato tre trasferimenti con le società: 1) dal 28.8.2019 MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO ed ha preso parte alla gara ANITRELLA - CITTA MONTE S. G. CAMPANO del 2.9.2018 2) dal 14.9.2018 REAL CASSINO COLOSSEO ed ha preso parte alla gara REAL CASSINO COLOSSEO - MONTE S.G. CAMPANO del 16.9.2018 3) dal 5.12.2018 SAN GIOVANNI INCARICO ed ha preso parte alla gara SA GIOVANNI INCARICO - CECCANO del 9.12.2018. La reclamante, nelle memorie fatte pervenire a questo Organo Giudicante, osserva che il ricorso presentato dalla società AC CASTRO DEI VOLSCI non è firmato in calce dal legale rappresentante. Si ritiene ininfluente la mancanza delle firma sulla copia del ricorso ricevuto dalla società. Viceversa il reclamo recapitato al Giudice Sportivo risulta sottoscritto. In virtù all'art. 17 del CGS ed al dispositivo di cui all'art. 95 comma 2 delle NOIF DELIBERA a) di accogliere il reclamo proposto dalla Società AC CASTRO DEI VOLSCI b) di infliggere alla Società SAN GIOVANNI INCARICO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, nonchè l'ammenda di euro 100,00 c) di inibire il Sig. MOLLO Giovanni (SAN GIOVANNI INCARICO) fino al 15.2.2019. Nulla per la tassa reclamo.

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