C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 282 del 06/02/2019 – Delibera – OSTIANTICA CALCIO 1926 – TIRRENO

OSTIANTICA CALCIO 1926 - TIRRENO

Il Giudice Sportivo - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 246 del 17/01/2019 - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio della società TIRRENO con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto risultano delle irregolarità nelle liste della squadra OSTIANTICA CALCIO 1926 e non è trascritto il nome dall'assistente di parte. Inoltre, la reclamante fa presente delle irregolarità nella lista della società OSTIANTICA CALCIO 1926 ed annota che il calciatore n. 7 FERRI Luca sostituiva l'assistente dell'arbitro non presente in lista. Per l'effetto chiede la vittoria a tavolino. Esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova (ex art. 35 del CGS comma 1 del CGS si rileva che sulla lista presentata all'arbitro dalla società OSTIANTICA CALCIO 1926 allegata al rapporto della stessa, risulta come assistente dell'arbitro il Sig. RAUSO Eduardo menzionato anche in distinta con la maglia n. 18. Dalle variazioni nelle formazioni delle squadre risulta che al 28' del secondo tempo il calciatore n. 18 RAUSO Edoardo sostituiva il calciatore n. 5 così infrangendo quanto previsto dalla regola 6 "gli assistenti di parte dell'arbitro" che al punto 4 recita " un calciatore che funziona da assistente di parte non può, nella stessa gara, partecipare al gioco come calciatore. Il reclamo non può essere accolto. L'art. 17 comma 6 lett b) del CGS indica chiaramente che non si applica la punizione sportiva della perdita della gara nella infrazione sull’impiego degli assistenti di parte, perchè siano soggetti regolarmente tesserati per la società e non siano in pendenza di squalifica o di inibizione. Osservato che il calciatore RAUSO Eduardo è regolarmente tesserato pe la società OSTIANTICA CALCIO 1926 e nella gara in oggetto non aveva pendenza di squalifica. Ritenuto altresì che, per l'infrazione commessa vada comunque applicata la sanzione prevista dal CGS. Visto l'art. 17 comma 6 lett. b del CGS DELIBERA a) di respingere il reclamo proposto dalla società TIRRENO b) di comminare alla società OSTIANTICA CALCIO 1926 l'ammenda di euro 100,00 c) di convalidare il risultato della gara conclusosi con il seguente punteggio: OSTIANTICA CALCIO 1926 - TIRRENO 2 - 1 d) di inibire il Sig. POLLIDORI Andrea (OSTIANTICA CALCIO 1926) fino al 22.02.2019 e) di squalificare il calciatore RAUSO Edoardo (OSTIANTICA CALCIO 1926) per una gara effettiva. La tassa reclamo va addebitata.

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