C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 282 del 06/02/2019 – Delibera – SAN GIOVANNI INCARICO – SPORT VIRTUS GUARCINO

SAN GIOVANNI INCARICO - SPORT VIRTUS GUARCINO

Il Giudice Sportivo - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 217 del 3/01/2019 - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società SPORT VIRTUS GUARCINO con il quale si deduc che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto alla stessa avrebbe preso parte, senza averne titolo, il calciatore GRILLOTTI Federico (SAN GIOVANNI INCARICO). La reclamante sostiene che il suddetto calciatore nella stagione 2018/2019 ha effettuato n. 3 trasferimenti (MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO, REAL CASSINO e SAN GIOVANNI INCARICO) giocando ufficialmente nella rispettiva società, trasgredendo quanto previsto dall'art. 95 punto 2 delle NOIF. Per l'effetto chiede la vittoria a tavolino. Il reclamo è fondato. Infatti il calciatore GRILLOTTI Federico nato il 20.09.1985, nella stagione calcistica in corso ha effettivamente effettuato tre trasferimenti con le società: 1) dal 28.8.2019 MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO ed ha preso parte alla gara ANITRELLA - CITTA MONTE S. G. CAMPANO del 2.9.2018 2) dal 14.9.2018 REAL CASSINO COLOSSEO ed ha preso parte alla gara REAL CASSINO COLOSSEO - MONTE S.G. CAMPANO del 16.9.2018 3) dal 5.12.2018 SAN GIOVANNI INCARICO ed ha preso parte alla gara SA GIOVANNI INCARICO - CECCANO del 9.12.2018. In virtù all'art. 17 del CGS ed al dispositivo di cui all'art. 95 comma 2 delle NOIF DELIBERA a) di accogliere il reclamo proposto dalla Società SPORT VIRTUS GUARCINO b) di infliggere alla Società SAN GIOVANNI INCARICO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, nonchè l'ammenda di euro 100,00 c) di inibire il Sig. BUONORA Rinaldo (SAN GIOVANNI INCARICO) fino al 15.2.2019. Nulla per la tassa reclamo.

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