C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 294 del 14/02/2019 – Delibera – NUOVA LUNGHEZZA – RIOFREDDO CALCIO

NUOVA LUNGHEZZA - RIOFREDDO CALCIO

Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe RILEVA - al 28º del I tempo l'arbitro espelleva i calciatori BIROLINI Mirco (NUOVA LUNGHEZZA) e SEBASTIANI Alessandro (RIOFREDDO) per essersi colpiti reciprocamente con pugni al volto. In conseguenza di tale episodio si creava una rissa alla quale partecipa un cospicuo numero di calciatori di entrambe le Società molti dei quali si erano tolti la maglia per non farsi riconoscere. Fra i facinorosi l'arbitro identifica i calciatori BARBANERI Marco (NUOVA LUNGHEZZA) e BASILE Gianluca - GIUSTINI Daniele (RIOFREDDO). Non essendoci le condizioni di sicurezza l’arbitro, decideva di sospendere la gara definitivamente al 30º del tempo sul punteggio: NUOVA LUNGHEZZA - RIOFREDDO 0 - 0 In considerazione di quanto sopra riportato, la responsabilità della mancata conclusione della gara va attribuita ad entrambe le Società. In virtù all'art. 17 comma 2 del CGS DELIBERA - di infliggere alla Società NUOVA LUNGHEZZA e RIOFREDDO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 nonchè l'ammenda di Euro 100 per entrambe - di squalificare i seguenti calciatori per due gare effettive BIROLINI Mirko e BARBANERA Marco (NUOVA LUNGHEZZA) SEBASTIANI Alessandro - BASILE Gianluca e GIUSTINI Daniele (RIOFREDDO .

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it