C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 329 del 07/03/2019 – Delibera – SEMPREVISA – CITTA DI VALMONTONE

SEMPREVISA - CITTA DI VALMONTONE

Il Giudice Sportivo - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 282 del 7/2/2019 - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società SEMPREVISA con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto al 38' del secondo tempo la società CITTA' DI VALMONTONE sostituiva il calciatore n. 10 ed entrava il calciatore n. 4 - entrambi i calciatori risultavano in campo come titolari sin dall'inizio della gara /vedi rapporto arbitro di fine gara). - al 49' del secondo tempo la società CITTA' DI VALMONTONE effettuava altra sostituzione usciva il n. 9 ed entrava il n. 17. La reclamante osserva che il n. 17 non era presente sulla distinta dei calciatori partecipanti alla gara consegnata all'arbitro prima dell'inizio della stessa. Per l'effetto chiede la vittoria a tavolino. Esaminati gli atti ufficiali (come noto fonte privilegiata di prova e art. 35 del CGS) si rileva che l'arbitro, sulle variazioni nella formazione della squadra riportate sul referto di gara, annota le seguenti sostituzioni della società CITTA' DI VALMONTONE: - al 38' del secondo tempo esce il n. 10 entra il n. 14 - al 49' del secondo tempo esce il n. 9 entra il n. 17. In effetti, la sostituzione avvenuta al 49' del secondo tempo del calciatore n. 9 con il calciatore n. 17 non è regolare. Infatti il citato n. 17 non risulta nell'elenco consegnato all'arbitro. Sentito l'arbitro, questi con supplemento di rapporto afferma di aver letto esclusivamente tramite tabellone numerico della società ospitata l'ingresso in campo del n. 17 in sostituzione del n. 9. Pertanto non avendo l'arbitro controllato con il numero di maglia il calciatore subentrato ma aver preso nota attraverso la lettura del tabellone numerico, questo Organo Giudicante ritiene che il Direttore di gara abbia commesso un errore tecnico avendo permesso l'ingresso in campo di calciatore non identificato e non in distinta. In virtù all'art. 17 comma 4 lett. c del CGS DELIBERA a) di respingere il reclamo proposto dalla società SEMPREVISA b) di ordinare la ripetizione della gara e di trasmettere gli atti al Comitato Regionale Lazio per quanto di competenza c) di sanzionare la società SEMPREVISA di euro 150,00 perchè propri sostenitori nel corso della gara ed in più occasioni rivolgevano all'arbitro e gli Organi Federali espressioni offensive e minacciose. La tassa reclamo va incamerata.

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