C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 351 del 20/03/2019 – Delibera – POLISPORTIVA MONTI CIMINI – ARANOVA

POLISPORTIVA MONTI CIMINI - ARANOVA

Il Giudice Sportivo - Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 265 del 30/01/2019 - Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società ARANOVA con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto alla stessa avrebbe preso parte senza averne titolo il calciatore SEY Muhammad nato il 22.5.1999 per errore nella procedura di tesseramento essendo stato precedentemente tesserato nel suo paese di origine. - Per l’effetto chiede la vittoria a tavolino - Il reclamo non può essere accolto - Infatti, la Corte Sportiva di Appello Territoriale con C.U. n. 347 del 15.03.2019 ha deliberato, dopo approfonditi accertamenti della Procura Federale della FIGC, che il calciatore SEY Muhammad non ha mai avuto un contratto valido di tesseramento nel suo paese di origine con la società FC HAWKS - Inoltre la Federazione Gambiana ha risposto che il calciatore in questione non risulta essere tesserato con alcuna società in loco e quindi poteva contrarre tesseramento all'estero - Dopo tali accertamenti, il tesseramento del citato calciatore per l società POL. MONTI CIMINI è valido PQM DELIBERA a) Di respingere il reclamo proposto dalla società ARANOVA b) Di convalidare il risultato della gara conclusosi con il seguente punteggio: POL.MONTI CIMINI ARANOVA 0 0. c) di comminare alla società ARANOVA l'ammenda di euro 700,00 perchè propri sostenitori in campo avverso nel corso della gara rivolgevano alla terna arbitrale espressioni offensive. I medesimi inoltre accendevano fumogeni che disturbavano lo svolgimento della gara. Per corali insulti di natura razzista ad un calciatore della squadra avversaria (RAA) Sanzione così determinata in virtù all'art. 11 comma 1 del CGS. La tassa reclamo va addebitata.

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