C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 370 del 04/04/2019 – Delibera – CASTELVERDE CALCIO ARL – BORGHESIANA

CASTELVERDE CALCIO ARL - BORGHESIANA

Il Giudice Sportivo - esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara in epigrafe RILEVA - al 29' del secondo tempo l'arbitro espelleva il calciatore SCAFATI Danilo (BORGHESIANA) per avergli rivolto espressioni gravemente offensive. Alla notifica del provvedimento disciplinare lanciava il pallone contro l'arbitro colpendolo. Successivamente gli sferrava due pugni alla nuca provocandogli giramento di testa e forte dolore alla nuca. A seguito di tale aggressione, l'arbitro non si trovava nelle condizioni psico-fisiche per continuare la gara e al 30' del secondo tempo la sospendeva definitivamente sul seguente punteggio: CASTELVERDE CALCIO - BORGHESIANA 4 - 0. In considerazione a quanto sopra, la responsabilità dell'anticipata conclusione della gara va addebitata alla società BORGHESIANA. In virtù all'art. 17 comma 2 del CGS DELIBERA a) di infliggere alla società BORGHESIANA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 4 (quale migliore punteggi conseguito sul campo), nonchè l'ammenda di euro 100,00 per aver causato ritardo all'inizio della gara; b) di squalificare il calciatore SCAFATI Danilo fino al 30.06.2021 Sanzione da considerare ai fini dell'applicazione delle misure amministrative disposte dalla FIGC con il C.U. N. 104 del 17.12.2014.

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