C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 383 del 11/04/2019 – Delibera – POL.CITTA DI PALIANO – NETTUNO

POL.CITTA DI PALIANO - NETTUNO

Il Giudice Sportivo - Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 345 del 15/03/2019 - Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società CITTA DI PALIANO con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non è stata disputata per errore tecnico dall’arbitro non avendo questi ottemperato a quanto disposto dalla regola 3 del regolamento del gioco del calcio. - La reclamante, segnala alle ore 16.45 (l’inizio della gara era previsto per le ore 17.00) che un calciatore presentato nella lista era sprovvisto del documento di riconoscimento e pertanto chiedeva il tempo di attesa. L’arbitro si è rifiutato di fare l’appello e di accettare la lista dei calciatori della società. - Le doglianze della società POLISPORTIVA CITTA DI PALIANO possono essere accolte. - Infatti, esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara, come noto fonte privilegiata (ex art. 35 del CGS) di prova, si rileva che la gara non è stata disputata per la mancata presentazione del documento di identificazione di un calciatore della società POLISPORTIVA CITTA DI PALIANO. - L’arbitro non allega al referto di gara l’elenco dei calciatori della società CITTA DI PALIANO e quindi non ha provveduto all’identificazione degli stessi. - Di conseguenza, trascorso il tempo di attesa l’arbitro non dava inizio alla gara. - Ritenuto, pertanto, che essendo stato dedotto nel caso in esame un errore tecnico compiuto dall’arbitro, ai sensi dell’art. 17 comma 4 del CGS DELIBERA a) Di accogliere il reclamo proposto dalla società CITTA DI PALIANO b) Di ordinare la ripetizione della gara dando mandato al Comitato Regionale Lazio per quanto di competenza. c) La tassa reclamo va restituita

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