C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 70 del 26/09/2018 – Delibera – ALMAS ROMA S.R.L. – VILLALBA OCRES MOCA 1952

ALMAS ROMA S.R.L. - VILLALBA OCRES MOCA 1952

Il Giudice Sportivo - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 47 del 12.09.2018 - esaminato il reclamo fatto pervenire dalla Società ALMAS ROMA con l quale si deduce l'irregolare partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore POMPOSELLI Simone in quanto squalificato come risulta dal C.U. n. 407 del 09.05.2018 invocandosi per l'effetto quanto previsto dal CGS; - il reclamo è fondato. - Infatti, il citato calciatore risulta in posizione irregolare e quindi, non avendo titolo a partecipare alla gara in epigrafe, non avendo scontato la squalifica di una gara irrogatagli con C.U. n. 407 del 09.05.2018 per una gara effettiva; - considerato che la squalifica, ai sensi dell'art. 22 comma 2 del CGS il calciatore avrebbe dovuto scontarla a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale. - Quanto sopra premesso, accertata l'irregolarità alla partecipazione del calciatore POMPOSELLI Simone alla gara in oggetto. Visto l'art. 22 comma 2 del CGS PQM DELIBERA a) di accogliere il reclamo proposto dalla Società ALMAS ROMA b) di irrogare alla Società VILLALBA OCRES MOCA 1952 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, nonchè l'ammenda di euro 100,00; c) di inibire il dirigente accompagnatore BAGLIVO Paolo (VILLALBA OCRES MOCA 1952) fino al 12.10.2018; d) di squalificare per una ulteriore giornata di gara il calciatore POMPOSELLI Simone. La tassa reclamo va accreditata.

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