C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 72 del 27/09/2018 – Delibera – VIRTUS MOLE – G. CASTELLO

VIRTUS MOLE - G. CASTELLO

Il Giudice Sportivo - Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe RILEVA Al 18’ del 2° tempo di gioco, in conseguenza di una decisione arbitrale non condivisa, l’arbitro espelleva i calciatori: IANNUCILLO Mirko (G.CASTELLO) e CENERONI Daniele (G. CASTELLO) perché rivolgevano all’arbitro espressioni gravemente offensive. In tale frangente, i calciatori LESTINI Diego (VIRTUS MOLE) e BIANCHI Daniele (G.CASTELLO) unitamente al predetto CENERONI Daniele, colpivano calciatori avversari con calci e pugni. Inoltre, il calciatore PAOLETTI Federico (G.CASTELLO) colpiva l’arbitro con un violento pugno ad un braccio provocandogli forte dolore. Nella circostanza lo minacciava gravemente. Veniva bloccato dai propri compagni di squadra. Nel divincolarsi colpiva con calci altri avversari. A fine gara l'arbitro mentre lasciava il terreno di gioco veniva minacciato da sostenitori della Società G.CASTELLO. A seguito di tali aggressioni, l'arbitro sospendeva definitivamente la gara al 19’ del secondo tempo sul punteggio: VIRTUS MOLE G.CASTELLO 1 0. Considerato quanto sopra, la responsabilità dell'anticipata conclusione della gara è da attribuire alla Società G. CASTELLO. Il Direttore di gara, persistendo il dolore si faceva medicare presso il presidio ospedaliero di Velletri dove gli riscontravano contusione avambraccio sinistro guaribile in gg. 5 lavorativi s.c. Considerato che la sospensione definitiva della gara è da attribuire alla società G. CASTELLO, in virtù dell'art. 17 comma 2 del CGS DELIBERA a) Di infliggere alla società G.CASTELLO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 3 e l'ammenda di euro 150,00 b) Di squalificare i sottoelencati calciatori: LESTINI Diego (VIRTUS MOLE) IANNUCILLO Mirko (G.CASTELLO) CENERONI Daniele(G.CASTELLO) BIANCHI Daniele (G.CASTELLO) per due gare effettive, e PAOLETTI Federico (G.CASTELLO) fino al 31.12.2019. Sanzione questa da considerare ai fini dell'applicazione delle misure amministrative disposte dalla FIGC con C.U. n. 104 del 17.12.2014.

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