C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 07 del 13/07/2018 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. MASSIMO LOMBARDI, ALL’EPOCA DEI FATTI, DIRIGENTE DELLA S.S. FORMIA CALCIO ASD, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMI 1 E 5 DEL C.G.S., E A CARICO DELLA SOCIETÀ S.S. FORMIA CALCIO ASD, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2 DEL C.G.S..

 

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. MASSIMO LOMBARDI, ALL’EPOCA DEI FATTI, DIRIGENTE DELLA S.S. FORMIA CALCIO ASD, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMI 1 E 5 DEL C.G.S., E A CARICO DELLA SOCIETÀ S.S. FORMIA CALCIO ASD, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2 DEL C.G.S..

 

Il Procuratore Federale Interregionale F.F. ed il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto; visti gli atti del procedimento disciplinare riguardante “frasi lesive nei confronti della classe arbitrale rilasciate dal sig. Massimo Lombardi, dirigente della società Formia, alla testata giornalistica “la Gazzetta Regionale“. Vista la comunicazione di conclusioni delle indagini ritualmente notificate ai soggetti interessati e preso atto che successivamente non sono pervenute memorie difensive, né richiesta di essere ascoltati. Ritenuto che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, in particolare la nota con relativi allegati trasmessa dal presidente del C.R.A. Lazio Sig. Luca Palanca in data 27 aprile 2018. Ritenuto che dalle risultanze probatorie acquisite è emerso che il Sig. Lombardi, in sede di intervista rilasciata al giornale Gazzetta Regionale, in merito alla partita Formia/ Montespaccato, ebbe a proferire frasi ed espressioni gravemente lesive della reputazione della classe arbitrale sostenendo che “l’arbitro mercoledì è stato arrogante nei nostri confronti ed istigava i nostri calciatori fischiando tutto in favore degli avversari”. Purtroppo c’è malafede e lo dico con estrema chiarezza, vogliono farci retrocedere a tutti i costi e le ultime 4 direzioni arbitrali le reputo senza mezzi termini agghiaccianti“. Ritenuto che le frasi di cui sopra appaiono obiettivamente non solo offensive, in quanto tali da ledere direttamente il prestigio ed il decoro della intera classe arbitrale, ma sono da considerare come espressioni travalicanti qualsivoglia pur legittimo esercizio di critica e diritto di opinione. Per tutto sopra quanto scritto la Procura ritenendo la condotta del Lombardi ascrivibile a comportamenti contrari alla lealtà, probità e correttezza sportiva di cui all’art. 1bis, comma 1 del C.G.S. e che pertanto abbia potuto indurre i lettori di tale giornale a considerare le direzioni arbitrali delle ultime partite del Formia scientemente a sfavorire la predetta società Ritiene la Procura che tali dichiarazioni debbano essere considerate “pubbliche“, in quanto portate a conoscenza di più persone. Rilevato che il Sig. Massimo Lombardi non ha provveduto in alcun modo a smentire o rettificare le suindicate dichiarazioni, la Procura ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Massimo Lombardi, dirigente della società S.S. Formia Calcio ASD, per le violazioni regolamentari di cui all’oggetto e la società S.S. Formia Calcio ASD, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., per le violazioni ascrivibili al tesserato in argomento. Rilevato che il Sig. Lombardi Massimo a questo Tribunale Federale Territoriale non ha fatto pervenire nessuna smentita né memorie difensiva e che anche la S.S. Formia Calcio ASD si celava dietro il silenzio; All’udienza del 21.06.2018 era presente la Procura Federale, nella figura dell’Avvocato Sanzi. Il Tribunale Federale Territoriale, verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e per l’effetto che fossero sanzionati nei seguenti modi: - Massimo Lombardi, mesi tre di inibizione; - S.S. Formia Calcio ASD, ammenda di € 300,00. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale, non avendo nulla da eccepire e considerando tali richieste congrue con gli addebiti regolarmente ascritti DELIBERA Di affermare la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro ascritte condannando il sig. Massimo Lombardi alla sanzione dell’inibizione per mesi tre e la società S.S. Formia Calcio ASD alla sanzione di € 300,00 di ammenda a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

 

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