C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 07 del 13/07/2018 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. DI BISCEGLIA ALESSIO, PRESIDENTE DEL GSD NUOVA TOR TRE TESTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, IN RIFERIMENTO DELL’ART. 10, COMMA 1 DEL C.G.S., A CARICO DEL SIG. MARTINI GIANLUCA E DEL SIG. SALOMONE MARCO, PER VIOLAZIONE DI ENTRAMBI DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5, IN RELAZIONE ALL’ART 10, COMMA 1 DEL C.G.S. E A CARICO DELLA SOCIETÀ GSD NUOVA TOR TRE TESTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE E DELLE DUE PERSONE DI CUI SOPRA.

 

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. DI BISCEGLIA ALESSIO, PRESIDENTE DEL GSD NUOVA TOR TRE TESTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, IN RIFERIMENTO DELL’ART. 10, COMMA 1 DEL C.G.S., A CARICO DEL SIG. MARTINI GIANLUCA E DEL SIG. SALOMONE MARCO, PER VIOLAZIONE DI ENTRAMBI DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5, IN RELAZIONE ALL’ART 10, COMMA 1 DEL C.G.S. E A CARICO DELLA SOCIETÀ GSD NUOVA TOR TRE TESTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE E DELLE DUE PERSONE DI CUI SOPRA.

 

Il Procuratore Federale Interregionale F.F. ed il Procuratore Federale Aggiunto; letti gli atti dell’indagine espletata nel procedimento disciplinare avente per oggetto, “presunta condotta della società GSD Nuova Tor Tre Teste, attraverso tale Sig. Martini, dichiaratosi esponente di detta società, e di altro individuo non identificato, la quale avrebbe fatto opera di proselitismo nei confronti di alcuni tesserati della Polisportiva De Rossi, tra cui il tecnico Edoardo Rogani, contattandolo personalmente ed i calciatori Jacopo Tarantino e Karol Gabriele Ricceri, contattandone i genitori, nonché il presidente di quest’ultima“. Vista la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificate alle parti; Rilevato che gli avvisati non hanno svolto attività di difesa nei termini loro concessi; Osservano quanto segue: sono stati esperiti vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa : nota della Polisportiva De Rossi inviata alla Procura Federale il 2 maggio 2017; verbale di audizione del Sig. Giorgio Quadrini, Presidente della Polisportiva De Rossi; verbale di audizione dei dirigenti della società Nuova Tor Tre Teste e del Presidente Di Bisceglia Alessio; verbali di audizione dei calciatori minori Giulio Mengucci, Jacopo Tarantino e Karol Gabriel Ricceri;

verbale di audizione dei signori Gianluca Martini, Marco Salomone ed Edoardo Rogani. Il Presidente della Polisportiva De Rossi nella nota inviata alla Procura Federale evidenziava la condotta della società GSD Nuova Tor Tre Teste che, a mezzo di propri emissari, avrebbe posto in essere una indebita attività di proselitismo nei confronti di alcuni suoi tesserati. In particolare tale attività, relativa alla Stagione Sportiva 2016/2017, sarebbe stata svolta dai signori Martini e Salomone, non tesserati con la soc. Nuova Tor Tre Teste, che avrebbero personalmente contattato tramite i rispettivi genitori i giovani calciatori Jacopo Tarantino, Giulio Mengucci e Karol Gabriele Ricceri, al fine di indurli a trasferirsi nella stagione successiva alla società Nuova Tor Tre Teste. I predetti calciatori, tutti ascoltati in procura alla presenza dei rispettivi genitori, in effetti hanno riferito di essere stati contattati dalle due persone sopra riportate per convincerli a tesserarsi con la società Nuova Tor Tre Teste, come in effetti si è poi verificato per la Stagione Sportiva 2017/2018. Il Presidente Di Bisceglia Alessio, in sede di audizione ha dichiarato che il reclutamento dei calciatori viene svolto da tecnici della società e poiché il presidente della Polisportiva De Rossi si rifiutava di concedere il nulla-osta ai predetti calciatori per l’effettuazione di un provino, sono stato contattati i genitori e specificando che i signori Martini e Salomone non erano tesserati con la FIGC e nemmeno con la sua società, ma svolgevano essenzialmente attività di collaborazione. Ritenuto che dai comportamenti posti essere dal sig. Di Bisceglia Alessio, contrari alle norme regolamentari indicate in premessa e dai comportamenti dei due non tesserati, la Procura ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale i tre soggetti come sotto riportato: il Sig. Di Bisceglio Alessio, Presidente della GSD Nuova Tor Tre Teste, per violazione dell’art. 1bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 1 del C.G.S.; i Sigg.ri Martini Gianluca e Salamone Marco, collaboratori della Nuova Tor Tre Teste ma non tesserati F.i.g.c., per violazione dell’art. 1 bis comma 1 e 5 C.G.S., in relazione all’art. 10 comma 1 del C.G.S.; la GSD Nuova Tor Tre Teste per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4, comma 1 e 2 del C.G.S. per violazioni ascritte al proprio Presidente ed ai Sigg.ri Martini Gianluca e Salamone Marco. All’udienza fissata, le parti deferite non si presentavano, né facevano pervenire alcuna memoria difensiva. La Procura Federale, riportandosi all’atto di deferimento, concludeva chiedendo il riconoscimento della responsabilità dei deferiti e per l’effetto la condanna per il Sig. Di Bisceglia Alessio a 4 mesi di inibizione, per i Sigg.ri Martini Gianluca e Salamone Marco, a 3 mesi di inibizione e per la GSD Nuova Tor Tre Teste al pagamento di euro 600,00 di ammenda. Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del procedimento accertava la responsabilità dei soggetti deferiti per le violazioni regolamentari loro ascritte ed indicate in oggetto, desumibile, tra l’altro, dalle stesse dichiarazioni confessorie rilasciate alla Procura, sia dal Sig. Di Bisceglio, Presidente della Nuova Tor Tre Teste, che dai collaboratori di quest’ultima, Sigg.ri Martini e Salamone. Pertanto questo Tribunale ritiene di accogliere le richieste della Procura ad eccezione dell’ammenda a carico della Società GSD Nuova Tor Tre Teste che viene leggermente ridotta per parametrarla alle consuete sanzioni irrogate in casi analoghi e conseguentemente DELIBERA di affermare la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro ascritte infliggendogli le seguenti sanzioni; l’inibizione di 4 mesi al Sig. Di Bisceglia Alessio; l’inibizione di 3 mesi ai Sigg.ri Martini Gianluca e Salamone Marco; l’ammenda di Euro 500,00 alla Società GSD Nuova Tor Tre Teste. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

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