C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 07 del 13/07/2018 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. BEJAN GEORGE ADRIAN, TESSERATO IN QUALITÀ DI ARBITRO, PER VIOLAZIONE DELL’ART 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART 40 DEL REGOLAMENTO A.I.A..

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. BEJAN GEORGE ADRIAN, TESSERATO IN QUALITÀ DI ARBITRO, PER VIOLAZIONE DELL’ART 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART 40 DEL REGOLAMENTO A.I.A..

 

Il Procuratore Federale Interregionale F.F. ed il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto; letti gli atti di indagine relativi ad una “presunta condotta violenta posta in essere dall’Arbitro della gara Torri in Sabina - Atletico Torano, Sig. Bejan George Adrian, valevole per il Campionato di Terza Categoria, provincia di Rieti, nei confronti di un tesserato della società ASD Torri in Sabina“; vista la comunicazione di conclusione delle indagini del 20 marzo 2018, ritualmente notificata ai soggetti destinatari il 22 marzo 2018, cui non ha fatto seguito alcuna memoria o istanza difensiva da parte dei soggetti interessati; rilevato che tutto nasce da una nota del Presidente del C.R. Lazio, trasmessa alla Procura Federale il 19 dicembre 2017, a seguito di un esposto del Presidente della società ASD Torri in Sabina, che sono stati espletati vari atti di indagine, quali il referto della gara in argomento ed il comunicato ufficiale relativo, copia del tesseramento del direttore di gara Sig. Bejan George Adrian, verbali di audizione di tesserati di entrambe le società ed il verbale di audizione del citato Arbitro del 3 febbraio 2018. Considerato che dalla complessa attività di indagine comprovata in relazione agli atti di cui sopra, risulta acclarata la circostanza che l’Arbitro Bejan George Adrian, dopo l’espulsione per somma di ammonizioni del calciatore della società Torri in Sabina, Thomas Mattei, lo afferrava inspiegabilmente per la maglia di gioco e lo bloccava con l’avambraccio per qualche istante contro la rete di recinzione, fino ad accompagnarlo all’uscita del terreno di gioco. Rileva la Procura che, ancorché l’attività di indagine espletata non abbia fornito pieno riscontro probatorio dei fatti, così come denunciato dal Presidente della Soc. Torri Sabina, consente tuttavia di imputare all’Arbitro Bejan una condotta violenta nei confronti del calciatore Thomas Mattei, non giustificabile neppure sotto il profilo della provocazione, giacché l’Ordinamento Federale pone a disposizione dell’Arbitro tutti gli strumenti idonei sul piano disciplinare per disporre l’allontanamento di un tesserato dal terreno di gioco, senza dover ricorrere a comportamenti che vanno ad interessare la incolumità fisica del tesserato. Tutto ciò premesso, per i motivi sopra riportati, la Procura ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale l’Arbitro Bejan George Adrian per le violazioni regolamentari delle norme indicate in premessa. All’udienza del 05.07.2018 era presente la Procura Federale e per il rappresentante A.I.A. Avv. Tizzano. Il Tribunale Federale, verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità del deferito e per l’effetto che fossero sanzionati i soggetti deferiti nei seguenti modi: - Sig. Bejan George Adrian, mesi sei (6) di inibizione; Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del procedimento accertava la responsabilità dei soggetti deferiti per le violazioni regolamentari loro ascritte ed indicate in oggetto e, in considerazione della sosta estiva riteneva dover aumentare la sanzione proposta dalla Procura Federale; pertanto, tutto quanto sopra detto, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di affermare la responsabilità del deferito per le violazioni a lui ascritte condannando il Sig. Bejan George Adrian alla sanzione dell’inibizione per mesi nove (9). Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

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