C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 110 del 23/10/2018 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. UGO SANTORI, SEGRETARIO DELA SOC. ASDP P. VIGOR PERCONTI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 DEL CGS E DELLA SOCIETÀ ASDP P. VIGOR PERCONTI, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ ART. 4 COMMA 2 DEL CGS.

 

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. UGO SANTORI, SEGRETARIO DELA SOC. ASDP P. VIGOR PERCONTI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 DEL CGS E DELLA SOCIETÀ ASDP P. VIGOR PERCONTI, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ ART. 4 COMMA 2 DEL CGS.

 

La Procura Federale, a seguito della nota del 19/04/2017, trasmessagli dal Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti, relativa ad “accertamenti in merito a presunte responsabilità di tesserati della società ASDP P. Vigor Perconti, che avrebbe alterato le firme apposte sul modulo di tesseramento del calciatore Tota Alessandro“, ha provveduto ad esperire le opportune indagini al riguardo. La Procura, preliminarmente ha acquisito vari atti di indagine, alcuni dei quali hanno assunto particolare valenza dimostrativa, ai fini dell’accertamento della dichiarazione mendace rilasciata dal calciatore Tota Alessandro. La Procura, dall’esame della relazione redatta dal collaboratore della Procura Federale, in data 4 marzo 2018, il quale ha riportato le dichiarazioni rese dal genitore del calciatore, dal segretario sig. Ugo Santori e dal presidente della società Vigor Perconti, i messaggi scambiati tra il papà dell’atleta ed il sig. Pietro Guerini, non tesserato FIGC, ha potuto constatare la responsabilità, in modo inequivocabile, del segretario della società Vigor Perconti, per aver indotto la madre del calciatore ad apporre la firma sul modulo di tesseramento, in sostituzione di quella del padre. Ha anche ammesso, il segretario della società, di non aver identificato i soggetti richiedenti il predetto tesseramento, invitando la madre del calciatore a firmare “tranquillamente“ al posto del papà, che era invece l’unico soggetto abilitato a regolarizzare la posizione del calciatore in questione. La Procura, vista la conclusione delle indagini e rilevato che i sia il segretario che la società Vigor Perconti non hanno esercitato alcuna delle facoltà difensive al riguardo, ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Ugo Santori, segretario della società, per aver violato, con il suo comportamento il contenuto dell’art. 1 bis comma 1 del CGS, che stabilisce “principi di lealtà, correttezza“ per i tesserati FIGC, e la società Vigor Perconti a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art 4 comma 2 del CGS. All’udienza del 18.10.2018, era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Francesco Bevivino, nonché personalmente il sig. Ugo Santori, mentre nessuno compariva per la società deferita. Il Tribunale Federale, verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e per l’effetto che fossero sanzionati: - Ugo Santori con mesi otto di inibizione; - la ASD P. Vigor Perconti con ammenda di € 1.000,00. Il deferito rilevava che non era stata la madre del calciatore ad apporre la firma sul modulo di trasferimento, bensì la persona di sesso maschile che l’accompagnava e che egli riteneva erroneamente essere il padre non avendolo identificato con documento. Detta sottoscrizione era stata apposta a luglio, tuttavia il fatto è emerso solo a gennaio in occasione della richiesta dello svincolo del calciatore. Questo Tribunale Federale, dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento appaiono provati. A riguardo, infatti, risulta pacifico che la sottoscrizione sul modulo di tesseramento non fosse stata apposta dal padre del calciatore minorenne, tuttavia non è emerso univocamente se essa sia stata vergata dalla madre su sollecitazione del deferito ovvero da un suo accompagnatore. Emerge, comunque, che il padre del calciatore Alessandro Tota ha richiesto insieme alla moglie che fosse dichiarata l’irregolarità del tesseramento per falsità della propria firma perché il figlio non giocava. Da tutto ciò si evince che il sig. Sartori può essere ritenuto colpevole solo per lieve negligenza, avendo l’obbligo di impedire che fosse apposta una sottoscrizione apocrifa, e non per aver sollecitato un tesseramento irregolare, poiché tale fatto non risulta provato. Il suo comportamento integra, quindi, violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, al cui rispetto tutti i tesserati sono tenuti e da tale violazione deriva anche la responsabilità oggettiva della società deferita.

Per quanto attiene le sanzioni da irrogare, quindi, vista la qualità dei soggetti coinvolti e l’entità della condotta oggetto del deferimento come provata dinanzi questo collegio, il Tribunale ritiene che esse debbano essere quantificate in misura minore rispetto a quanto richiesto dalla Procura Federale. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di affermare la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro ascritte, condannando il sig. Ugo Santori alla sanzione dell’inibizione per mesi uno, e la società ASD P. Vigor Perconti alla sanzione di € 300,00 di ammenda a titolo di responsabilità oggettiva. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

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