C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 110 del 23/10/2018 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. ALBERTO ROSSINI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOC. SS FORMIA CALCIO ASD, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS COMMA 1 C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 19 NOIF NONCHÉ ALL’ART. 31 DEL REGOLAMENTO DEL S.G.S. 2.6 IN COMBINATO DISPOSTO CON I PUNTI 1.2 DEL C.U. N. 1 E 1 DEL C.U. N. 2 DEL S.G.S STAGIONE SPORTIVA 2017- 2018, E ANCHE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 36 E 38 NOIF, ALL’ART. 34 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E ALL’ART. 20 DEL REGOLAMENTO S.G.S., NONCHÉ DELLA SOC. SS FORMIA CALCIO ASD PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. ALBERTO ROSSINI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOC. SS FORMIA CALCIO ASD, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS COMMA 1 C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 19 NOIF NONCHÉ ALL’ART. 31 DEL REGOLAMENTO DEL S.G.S. 2.6 IN COMBINATO DISPOSTO CON I PUNTI 1.2 DEL C.U. N. 1 E 1 DEL C.U. N. 2 DEL S.G.S STAGIONE SPORTIVA 2017- 2018, E ANCHE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 36 E 38 NOIF, ALL’ART. 34 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E ALL’ART. 20 DEL REGOLAMENTO S.G.S., NONCHÉ DELLA SOC. SS FORMIA CALCIO ASD PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S.

 

Il Procuratore Federale Interregionale avviava procedimento disciplinare a seguito di nota del C.R. Lazio con cui veniva trasmesso esposto del presidente della Polisportiva Dilettantistica Ponza. Secondo la Procura, la società SS Formia Calcio Asd avrebbe attivato sull’isola di Ponza il progetto “Academy S.S. Formia Calcio a Ponza” senza che la Società fosse stata autorizzata alla costituzione di una Scuola Calcio e, comunque, in un impianto diverso da quello dichiarato disponibile all’atto dell’iscrizione al campionato e sito al di fuori del territorio del Comune in cui la società aveva sede. Inoltre, secondo gli inquirenti, i deferiti avrebbero ingenerato nei giovani calciatori con messaggi ingannevoli il convincimento di partecipare quali tesserati alla “prima scuola calcio autorizzata sbarcata sull’isola” quando questa non era autorizzata né i calciatori tesserati e, infine, avrebbero affidato al tecnico Giosuè Coppa il ruolo di allenatore in assenza di regolare tesseramento del tecnico e dei giovani calciatori. A riguardo, la Procura precisa che il sig. Coppa è stato sanzionato ex art. 32 sexies C.G.S. con 6 mesi di squalifica per aver assunto la responsabilità tecnica della Academy SS Formia Calcio a Ponza senza tesseramento, senza che detta scuola calcio fosse stata autorizzata e per aver pubblicizzato ingannevolmente tale iniziativa sostenendo invece che tutto fosse regolare e che i giovani calciatori fossero tesserati. Tutto ciò premesso, la Procura ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Alberto Rossini, all’epoca dei fatti presidente della soc. SS Formia Calcio Asd, per violazione dell’art.1 bis comma 1 C.G.S. anche in relazione all’art. 19 NOIF nonché all’art. 31 del Regolamento del S.G.S. 2.6 in combinato disposto con i punti 1.2 del C.U. n. 1 e 1 del C.U. n. 2 del S.G.S stagione sportiva 2017-2018, e anche in relazione agli artt. 36 e 38 NOIF, all’art. 34 del Regolamento del Settore Tecnico e all’art. 20 del Regolamento S.G.S., nonché della soc. SS Formia Calcio ASD per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S.. All’udienza del 18.10.2018, era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno compariva per i deferiti. Il Tribunale Federale, verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e per l’effetto che fossero sanzionati: - Alberto Rossini con mesi otto di inibizione; - la SS Formia Calcio Asd con ammenda di € 1.200,00.

Questo Tribunale Federale, dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento appaiono provati. A riguardo, infatti, risultano documentalmente dimostrati tutti i fatti oggetto di deferimento, sia l’attivazione di una scuola calcio senza autorizzazione e fuori dal Comune sede della società, sia la pubblicità ingannevole sia l’assenza del regolare tesseramento del tecnico che dei giovani calciatori, in violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza cui è informato il sistema del diritto sportivo. Da tali violazioni deriva sia la responsabilità diretta della società deferita in relazione alla condotta del suo Presidente, che la responsabilità oggettiva derivante da quella dell’allenatore. Per quanto attiene le sanzioni da irrogare, vista la qualità dei soggetti coinvolti e l’entità della condotta oggetto del deferimento, il Tribunale ritiene che esse debbano essere quantificate in misura lievemente minore rispetto a quanto richiesto dalla Procura Federale. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di affermare la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro ascritte, condannando il sig. Alberto Rossini alla sanzione dell’inibizione per mesi 6 (sei) e la società SS Formia Calcio Asd alla sanzione di € 800,00 di ammenda a titolo di responsabilità diretta e oggettiva. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

 

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