C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 175 del 30/11/2018 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. MARCO PALMERI GUIDI E DEL SIG. CRISTIAN CASELLA PER VIOLAZIONE DI ENTRAMBI DELL’ART. 1BIS, COMMA 5 DEL C.G.S. E LA SOCIETÀ AUDACE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

 

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. MARCO PALMERI GUIDI E DEL SIG. CRISTIAN CASELLA PER VIOLAZIONE DI ENTRAMBI DELL’ART. 1BIS, COMMA 5 DEL C.G.S. E LA SOCIETÀ AUDACE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

 

L’indagine della Procura Federale è scaturita da una segnalazione anonima, corredata di allegati, pervenuta in data 5 dicembre 2017 all’organo inquirente, che pertanto ha iniziato a procedere al riguardo. La Procura ascoltava il sig. Marco Palmeri Guidi e, successivamente, il presidente della società Audace, Cristian Casella, e il suo direttore sportivo, Lorenzo Lauri. Dagli atti sopraindicati e dalle risultanze probatorie acquisite, secondo la Procura, sarebbe emerso che il sig. Marco Palmeri Guidi, benché inibito per la durata di cinque anni a far data dal 16 maggio 2014, giusta delibera della Commissione Disciplinare di cui al C.U. 245/14, ha continuato a svolgere ed esercitare “di fatto” la funzione di Direttore Generale della società Audace ed in tale veste ha compiuto atti destinati ad avere risonanza e rilievo in ambito federale, in quanto anche membro del Consiglio Direttivo della società. Il predetto avrebbe, infatti, svolto trattative per l’acquisto o cessione di calciatori, tenuto i rapporti con organi di informazione e società e avrebbe curato la gestione tecnica organizzativa della ASD Audace. In ciò, la Procura ha ritenuto la condotta ascrivibile al sig. Marco Palmeri Guidi particolarmente grave, non solamente per non aver rispettato i principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis comma 1 del CGS, ma soprattutto per aver continuato ad avere rapporti con la FIGC, mostrando un evidente dispregio per il rispetto delle regole, tenuto conto dei provvedimenti adottati nei suoi confronti dalla giustizia sportiva. Secondo gli inquirenti, emergerebbe anche la responsabilità del sig. Cristian Casella, all’epoca dei fatti presidente della società, per aver consentito o non impedito (culpa in vigilando) che il Guidi svolgesse, benché inibito, la funzione di Direttore Generale della società.

Per tali motivi, la Procura ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale i due soggetti indicato in epigrafe per le violazioni a loro ascritte e la società Audace per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’ art. 4 commi 1 e 2 del CGS. Perveniva al Tribunale in data 21.11.2018 memoria difensiva nell’interesse del sig. Giovanni Di Raimo in cui veniva eccepita l’illegittimità delle indagini perché derivanti da esposto anonimo e quindi in violazione dell’art. 32 ter C.G.S. nonché l’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti oltre il termine di cui all’art. 32 quinques C.G.S. All’udienza del 22.11.2018, era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Enrico Liberati, nonché personalmente il sig. Palmieri Guidi, difeso dall’avv. Giovanni Di Raimo, e il sig. Cristan Casella, difeso dall’avv. Giuseppa Costa. Il Tribunale Federale, ritenuto di decidere le questioni preliminari o pregiudiziali congiuntamente al merito, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e per l’effetto che fossero sanzionati: - Cristian Casella con anni uno e mesi tre di inibizione; - la ASD Audace con ammenda di € 1.500,00; - Marco Palmeri Guidi con preclusione da ogni ruolo della FIGC. La Procura rilevava, inoltre, che le eccezioni della difesa del sig. Palmieri Guidi erano infondate alla luce dalla consolidata giurisprudenza sportiva. Il sig. Palmieri Guidi si riportava alla propria memoria e deduceva altresì come mancasse la prova del fatto storico. Il deferito, poi, aggiungeva che svolgeva al massimo opera di volontariato per portare aiutare la società a portare avanti l’attività e che parlava con giocatori, dandogli consigli, ma privatamente. Chiedeva, quindi, il proscioglimento ovvero un misura minima della pena. Il sig. Cristian Casella, intervenuto a seguito della riapertura del dibattimento, si riportava alla memoria difensiva depositata durante la fase delle indagini, ribadiva che il sig. Palmieri Guidi non svolgeva alcun ruolo operativo nell’ambito della società e chiedeva il proscioglimento. Questo Tribunale Federale, preliminarmente, rileva come il Collegio di Garanzia del Coni abbia stabilito la natura ordinatoria e non perentoria dei termini relativi alla fase di indagine (Coll. Gar. Coni – SS.UU. decisione 52/2017 del 7.4.17). Per quanto attiene l’eccezione secondo cui le indagine sarebbero illegittime perché effettuato a seguito di denunzia anonima, occorre stabilire quanto segue. L’art. 32 ter, comma 3, CGS, prescrive che “Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima. L’azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito”. Tuttavia tale norma deve essere letta in coordinamento con quanto stabilito dal Codice di Giustizia del Coni, come prescritto dall’art. 1 CGS. Orbene, l’art. 44, comma 3 CGS Coni non esclude la recettibilità delle notitiae criminis pervenute in forma anonima., ma prevede che “Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute”. Dal che si deve concludere che l’inciso contenuto nel CGS FIGC consenta di ricevere la notizia anonima dell’illecito, ma non obblighi la Procura Federale ad agire in conseguenza, limitando l’approfondimento alle sole notizie fondate, nell’ottica di non disperdere l’attività giurisdizionale e investigativa, valorizzando le dichiarazioni dei soggetti che si identificano dinanzi gli inquirenti. Da ciò, ovviamente, discende che l’esposto anonimo non ha alcun valore probatorio e pertanto l’azione disciplinare deve essere esercitata in base alle ulteriori risultanze istruttorie aliunde acquisite. Peraltro, nel caso di specie, l’esposto era corredato da numerosi allegati (articoli di stampa e post su facebook) che rendevano fondata la notizia di illecito. Nel merito, il Tribunale rileva che dall’istruttoria espletata in udienza nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento appaiono provati. A riguardo, infatti, risulta abbondantemente chiaro che il sig. Palmieri Guidi svolgesse attività rilevante per l’ordinamento federale in favore della società Audace, al di là della formalizzazione o meno della sua carica. Lo stesso Presidente, infatti, nella memoria inviata alla Procura nel corso delle indagini e perfettamente conosciuta da tutte la parti processuali, deduce che il ruolo di Palmeri Guidi era “quello di creare relazioni e contatti con i giocatori, i procuratori ed eventualmente le associazioni sportive per individuare atleti da inserire nel nostro organico”.

Anche il compimento di solo tale attività in favore della società Audace ha determinato la violazione da parte del sig. Palmeri Guidi della sanzione dell’inibizione che, come noto, impedisce di svolgere qualsiasi attività rilevante per l’ordinamento federale (tra le quali le riunioni con tesserati FIGC e con agenti di calciatori). Risultano, tuttavia, altresì provati anche gli ulteriori addebiti quali la cura dei rapporti di informazione e altre società e la gestione tecnico organizzativa da parte del sig. Palmeri Guidi. Di conseguenza deve essere ritenuto responsabile anche il sig. Casella per aver avallato o comunque non impedito l’attività del sig. Palmeri Guidi, di cui peraltro è stato dimostrato fosse a conoscenza, seppur solo di alcuni aspetti. Per quanto attiene l’entità delle sanzioni, alla luce dell’art. 19, comma 3, lettera h, visto che il sig. Palmeri Guidi è stato già sanzionato con l’inibizione nella misura massima, si ritiene doversi applicare la sanzione della preclusione, atteso anche il forte disvalore della sua condotta, in aperto spregio alle determinazioni della Giustizia Sportiva. Relativamente il Presidente Casella, attesa la mancata prova della sua conoscenza di tutte le attività poste in essere dal sig. Palmeri Guidi in favore della Società, la sanzione dovrà essere lievemente ridotta rispetto la richiesta della Procura Federale, mentre per quanto riguarda la società Audace, la pena richiesta risulta congrua attesa la doppia responsabilità sia diretta che oggettiva e tenuto conto della gravità del comportamento del sig. Palmieri Guidi per cui la società è responsabile ex art. 1bis comma 5. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di affermare la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro ascritte condannando il sig. Cristian Casella alla sanzione dell’inibizione per anni uno, la società ASD Audace alla sanzione di € 1.500,00 di ammenda a titolo di responsabilità diretta e oggettiva e il sig. Marco Palmeri Guidi alla sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC in aggiunta alla pena dell’inibizione che sta già scontando. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

 

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