C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 200 del 14/12/2018 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MIRRA RAFFAELE, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S. MIRAFIN, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTICOLI 10, COMMA 2 DEL C.G.S. E 39 E 43, COMMI 1, 2, 6 E 45 DELLE NOIF, IN RIFERIMENTO ALL’ART.14, COMMA 2 DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO E DEI SIGG.RI SIRONI FABRIZIO, GOLINO SIMMACO, LORENZONI ADRIANO NUNHES, CATENA DENIS E BATELLA ALESSANDRO PER LE VIOLAZIONI DI CUI SOPRA E PER QUELLE DEGLI ARTICOLI 61, COMMI 1 E 5 E 39 E 43, COMMI 1 E 6 E 45 DELLE NOIF, NONCHÉ DEI CALCIATORI MATTEO MAGNO E TANTARI MAURO PER VIOLAZIONE DELL’ART.1BIS, COMMI 1 E 5 DEL C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTICOLI 10, COMMA 2 DEL C.G.S. E 39 DELLE NOIF E DELLA SOCIETÀ A.S. MIRAFIN, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART.4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. PER LE VIOLAZIONI ASCRIVIBILI AI PREDETTI TESSERATI.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MIRRA RAFFAELE, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S. MIRAFIN, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTICOLI 10, COMMA 2 DEL C.G.S. E 39 E 43, COMMI 1, 2, 6 E 45 DELLE NOIF, IN RIFERIMENTO ALL’ART.14, COMMA 2 DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO E DEI SIGG.RI SIRONI FABRIZIO, GOLINO SIMMACO, LORENZONI ADRIANO NUNHES, CATENA DENIS E BATELLA ALESSANDRO PER LE VIOLAZIONI DI CUI SOPRA E PER QUELLE DEGLI ARTICOLI 61, COMMI 1 E 5 E 39 E 43, COMMI 1 E 6 E 45 DELLE NOIF, NONCHÉ DEI CALCIATORI MATTEO MAGNO E TANTARI MAURO PER VIOLAZIONE DELL’ART.1BIS, COMMI 1 E 5 DEL C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTICOLI 10, COMMA 2 DEL C.G.S. E 39 DELLE NOIF E DELLA SOCIETÀ A.S. MIRAFIN, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART.4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. PER LE VIOLAZIONI ASCRIVIBILI AI PREDETTI TESSERATI.

 

Il Comitato Regionale Lazio, con nota dell’11 febbraio 2018, segnalava alla Procura Federale che, a seguito di controlli effettuati dall’Ufficio Tesseramenti, la società A.S. Mirafin non aveva perfezionato le pratiche di tesseramento di alcuni calciatori facenti parte delle squadre Juniores e Giovanissimi Calcio a cinque. In particolare, evidenziava il Comitato Regionale Lazio i nominativi dei calciatori Matteo Magno (Juniores), Enderle Federico, Tantari Mauro e Abou Elisa Mohamed Moher (Giovanissimi) asserendo che tali irregolarità sono state riscontrate anche nei tesseramenti di calciatori delle squadre Esordienti e Pulcini di Calcio a cinque. Intervenuta sulla questione ed esaminati gli atti acquisiti accertava quanto segue: il calciatore Matteo Mogno, tesserato in data 25/11/2017,veniva impiegato non in costanza di tesseramento, dalla società nella gara del campionato Juniores MIRAFIN - REAL CASTEL FONTANA del 17/11/2017, con inserimento nella distinta di gara del Sig. Sironi Fabrizio, in qualità di dirigente accompagnatore.

I calciatori Enderle Federico e Tantari Mauro, tesserati entrambi in data 21/01/2018 partecipavano illegittimamente prima del tesseramento per 3 gare il calciatore Enderle e per 5 gare il calciatore Tantari al campionato Giovanissimi Calcio a 5, con inserimento nelle distinte di gara del Sig. Golino Simmaco quale dirigente accompagnatore della società. La calciatrice Abou Elisa Mohamed Moher, indicata in 9 distinte di gara del campionato Giovanissimi Ca5 dal 21/10/2017 al 5/04/2018, non tesserata con la società, con inserimento nelle distinte del Sig. Golino Simmaco, in qualità di dirigente accompagnatore. La Procura continuava le indagini verificando la posizione dei calciatori della società Mirafin schierati nella categoria Esordienti, comparando i dati trasmessi dal C.R. Lazio con le distinte di gara rinvenute, da cui emergevano posizioni irregolari di tesseramento di ben 12 giocatori che partecipavano tutti a gare prima di essere tesserati regolarmente ed esattamente: Di Giacomo Nicola per 1 gara; Mastrosimone Michele per 2 gare; Vignarelli Daniele per 1 gara; Durante Gabriel per 3 gare; Castellano Andrea per 4 gare; Giardinieri Flavio; Bolzano Luca e Fiengo Giacomo tutti per 3 gare; Castellano Claudio, Sing Simone e Taranto Andrea tutti per 2 gare; Costini Matteo per 4 gare. Anche per la categoria Pulcini, si sono verificate situazioni analoghe utilizzando la società impropriamente 6 calciatori non tesserati. La Procura ha accertato non rilasciata idoneità fisica per i calciatori della categoria Esordienti e Pulcini. In relazione alla posizione dei dirigenti inseriti nelle distinte al momento della partecipazione di calciatori non tesserati, la Procura ha accertato che il dirigente Lorenzoni Andrea veniva utilizzato in 3 gare, in qualità di tecnico AdB e di dirigente accompagnatore sottoscrivendo le distinte, anche il dirigente Catena Denis, in 1 gara si comportava allo stesso modo ed il dirigente Bolella Alessandro in 3 gare della categoria Pulcini aveva lo stesso comportamento Rileva la Procura, nelle conclusioni, che per i calciatori non aventi ancora compiuto il 13 anno di età ravvisava gli estremi della non punibilità, come per i calciatori sino alla categoria Esordienti non è prevista alcuna previsione sanzionatoria (art.45, comma 2 del C.G.S.). Cita, la Procura, gli articoli dal 19 al 22 del Regolamento del Settore Giovanile Scolastico che prevedono che l’attività entro i 12 anni ha carattere promozionale ludico e didattico. Infine l’art.43 delle NOIF, stabilisce che per i giovani fino a 12 anni è richiesto solo il certificato sanitario di idoneità fisica alla pratica non agonistica. Alla luce di tutto quanto sopra riportato la Procura ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale per le violazioni normative indicate in premessa, il Presidente della Società A.S. Mirafin Sig. Mirra Raffaele, i dirigenti della predetta società Sironi Fabrizio, Golino Simmaco, Lorenzoni Andrea Nunhes, Catena Denis, Botella Alessandro e i calciatori Matteo Mogno e Tantari Mauro. All’udienza del 6.12.2018, erano presenti la Procura Federale, in persona dell’avv. Lorenzo Giua, nonché personalmente i deferiti Raffaele Mirra Alessandro Batella, mentre nessuno compariva per i restanti deferiti. Il Tribunale Federale Territoriale, rilevato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità del deferito e per l’effetto che fosse sanzionati: - Raffaele Mirra con mesi 12 di inibizione; - Fabrizio Sironi con mesi 1 di inibizione; - Simmaco Golino con mesi 3 di inibizione; - Adriano Lorenzoni con mesi 4 di inibizione; - Denis Catena con giorni 40 di inibizione; - Alessandro Battella con mesi 3 di inibizione; - Matteo Magno con giornate 1 di squalifica; - Mauro Tantari con giornate 2 di squalifica; - AS Mirafin C5 con punti uno di penalizzazione da scontarsi nel campionato juniores, punti due di penalizzazione da scontarsi nel campionato esordienti e ammenda di € 900,00. Il sig. Mirra deduceva che vi era stata una svista da parte del responsabile dei tesseramenti del settore giovanile e che gli allenatori firmavano le distinte preparate dal dirigente e che pertanto non poteva essere ascrittagli alcuna colpa.

Questo Tribunale Federale, dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento appaiono provati. A riguardo, infatti, risulta documentalmente accertato l’illecito disciplinare contestato che è stato peraltro ammesso anche dai deferiti. Il Tribunale intende sottolineare il disvalore della condotta di gran parte dei responsabili, atteso che l’assenza di tesseramento per giocatori così giovani li ha privati della tutela riservata agli atleti in caso di possibili lesioni e pertanto si concorda con la quantificazione delle sanzioni operata dalla Procura. Per quanto riguarda alcune posizioni, tuttavia, l’entità delle sanzioni deve essere parametrata alle condotte tenute e, pertanto, la misura delle pene deve essere più lieve rispetto a quanto richiesto dall’Organo Inquirente. In particolare, si ritiene che il disvalore della condotta di Alessandro Batella debba essere ridimensionata, data la non necessaria presenza dell’allenatore nella categoria Pulcini. Anche la sanzione del presidente Raffaele Mirra andrà ridotta vista l’entità del suo comportamento per quanto accertato. Infine, non possono essere comminati punti di penalizzazione per la categoria esordienti, atteso che la stessa non ha carattere agonistico e pertanto non assegna punti. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale, relativamente al deferimento in epigrafe DELIBERA Di affermare la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro ascritte, condannandoli come segue: - il Sig. Raffaele Mirra con mesi sei di inibizione; - il Sig. Fabrizio Sironi con mesi uno di inibizione; - il Sig. Simmaco Golino con mesi tre di inibizione; - il Sig. Adriano Lorenzoni con mesi quattro di inibizione; - il Sig. Denis Catena con giorni quaranta di inibizione; - il Sig. Alessandro Battella con mesi uno di inibizione; - il Sig. Matteo Magno con giornate una di squalifica; - il Sig. Mauro Tantari con giornate due di squalifica; - la AS Mirafin comminandole punti uno (1) di penalizzazione da scontare nel campionato juniores, e irrogandole l’ammenda di € 900,00 a titolo di responsabilità diretta e oggettiva. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

 

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