C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 335 del 08/03/2019 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MARANDOLA GIOVANNI, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA ASD ATLETICO CERVARO 2014, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 ED IN RELAZIONE ALL’ART.10, COMMA 2 DEL C.G.S. E ALL’ART.18 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO, NONCHÉ AGLI ARTICOLI 31 E 43 DELLE N.O.I.F. ED A CARICO DEL SIG. CARCONE PASQUALE PER LE STESSE VIOLAZIONI DI CUI SOPRA E ALL’ART.61 DELLE N.O.I.F. OLTRE CHE A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO CERVARO 2014, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART.4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MARANDOLA GIOVANNI, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA ASD ATLETICO CERVARO 2014, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 ED IN RELAZIONE ALL’ART.10, COMMA 2 DEL C.G.S. E ALL’ART.18 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO, NONCHÉ AGLI ARTICOLI 31 E 43 DELLE N.O.I.F. ED A CARICO DEL SIG. CARCONE PASQUALE PER LE STESSE VIOLAZIONI DI CUI SOPRA E ALL’ART.61 DELLE N.O.I.F. OLTRE CHE A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO CERVARO 2014, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART.4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

 

Il deferimento trae origine da una nota/ segnalazione del Presidente del C. R. Lazio, con la quale attestava che, a seguito di controlli effettuati dall’Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Lazio, la Società A.S.D. Atletico Cervaro 2014 non aveva regolarmente perfezionato le pratiche di tesseramento relative ai calciatori Capi Romina, Risi Gianluigi e Di Camillo Alex “categoria esordienti“, i quali prendevano parte a gare dei Tornei della Attività di Base. La Procura Federale, intervenuta sulla questione, letti gli atti relativi al procedimento disciplinare, rilevava l’acquisizione di vari documenti costituenti, fonte di prova, da cui emergevano i seguenti comportamenti in violazione delle norme federali ascrivibili, al Sig. Marandola Giovanni, all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante pro tempore dell’A.S.D. Atletico Cervaro 2014, per violazione delle norme regolamentari indicate in premessa, per non aver tesserato, per la predetta società, nella Stagione Sportiva 2017/2018 i calciatori Capi Romina, Risi Gianluigi e Di Camillo Alex, per la categoria Esordienti, consentendo o comunque non impedito che gli stessi venissero impiegati, in gare relative a tornei di Attività di Base, privi di tesseramento ed idoneità medico sportiva. Al Sig. Carcone Pasquale, dirigente accompagnatore della società, per le violazioni regolamentari di cui sopra e per aver attestato il tesseramento dei calciatori sopraindicati, sottoscrivendo le relative distinte di n. 2 gare, e per aver svolto le funzioni di dirigente nella società senza esserne tesserato.

Ed è per tutti questi motivi che la Procura Federale ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale i due soggetti sopracitati e la società A.S.D. Atletico Cervaro 2014 per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2 del C.G.S.. Alla riunione indetta per il giorno 28 Febbraio 2019, presso il Tribunale Federale Territoriale è presente per la Procura Federale l’Avv. Enrico Liberati, mentre per i deferiti nessuno compariva, benché ritualmente convocati. La Procura Federale si riporta all’atto di deferimento e avanza le seguenti proposte di sanzioni: - Marandola Giovanni, mesi 6 di inibizione. - Carcone Pasquale, mesi 6 di inibizione. - ASD Atletico Cervaro 2014, Euro 600,00 di ammenda. Questo Tribunale Federale Territoriale, all’esito della discussione, esaminati gli atti, valutate con attenzione le singole posizioni per cui è procedimento nonché le argomentazione prospettate dalla sola Procura, visto che i deferiti non facevano pervenire a propria difesa alcuna memoria, ritiene che le sanzioni proposte dalla Procura Federale siano del tutto congrue e che non meritino alcuna rivisitazione, anche in considerazione dell’assenza di qualsiasi elemento difensivo. Detto tutto ciò, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte ed indicate in oggetto, nella misura di seguito riportata: - Marandola Giovanni, mesi 6 di inibizione. - Carcone Pasquale, mesi 6 di inibizione. - ASD Atletico Cervaro 2014, Euro 600,00 di ammenda. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

 

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