C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 335 del 08/03/2019 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MARIO FIORENTINO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ COOP. VIS AURELIA S.R.L. PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.38 DELLE N.O.I.F. E ALL’ART.33 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E A CARICO DELLA SOCIETÀ COOP. VIS AURELIA S.R.L., PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART.4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

 

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MARIO FIORENTINO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ COOP. VIS AURELIA S.R.L. PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.38 DELLE N.O.I.F. E ALL’ART.33 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E A CARICO DELLA SOCIETÀ COOP. VIS AURELIA S.R.L., PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART.4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

 

La Procura Federale, letti gli atti relativi del procedimento disciplinare che traggono origine dalla nota dell’11 maggio 2018 della Associazione Italiana Allenatori di calcio della Regione Lazio, acquisita dalla procura in data 14/05/2018, con la quale veniva segnalata che nella suddetta lista degli allenatori c.d. abusivi del Lazio, figurava anche il nominativo dell’allenatore Grassi Mauro, che veniva indicato nelle distinte gare di alcune partite della società Coop Vis Aurelia S.R.L., senza essere tesserato. La Procura ha accertato che nelle gare del Campionato Giovanissimi Provinciali, contro il Città Cerveteri, la Compagnia Portuale Civitavecchia, il Passoscuro e la Real Aurelio, la predetta società ha riportato nella liste di tali incontri il nominativo di Grassi Mauro, in qualità di tecnico privo di tesseramento, mentre risultava indicato nell’AS400 societario come dirigente accompagnatore.

Per tale motivo avendo il predetto tecnico, allenatore di base, all’epoca dei fatti non tesserato per la società in argomento, violato le norme regolamentari di cui all’art.1 bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art.3,8 comma 1 delle N.O.I.F., nonché all’art.35, comma 1 e 37, commi 1 e 3 del Regolamento del Settore Tecnico, la Procura, con separato provvedimento trasmetteva per competenza gli atti alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico. Tutto ciò premesso, la Procura ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il Presidente della società Coop Vis Aurelia S.R.L., Sig. Mario Fiorentino, per aver consentito e comunque non impedito al Sig. Grassi Mauro, di svolgere le mansioni di allenatore a favore della predetta società nella stagione sportiva 2017/2018 privo di tesseramento, e conseguentemente ha deferito la società Coop Vis Aurelia S.R.L., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per comportamenti posti in essere da propri tesserati e da soggetti non tesserati. All’udienza del 7 marzo 2019, dopo rinvio richiesto dai deferiti e disposto in data 18/02/2019, con sospensione dei termini ex art.34 bis, comma 5 del C.G.S., in riferimento all’art.38, comma 5, lett. c) del C.G.S. CONI, sono presenti per la Procura Federale l’Avv. Maurizio Gentile nonché, per i deferiti, il sig. Mario Fiorentino assistito dall’Avv. Sergio Cupellini. La Procura Federale insisteva nel deferimento e chiedeva l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - Mario Fiorentino, inibizione n.9 mesi; - Coop. Vis Aurelia S.R.L., ammenda Euro 900,00. I deferiti, rilevavano che la Commissione disciplinare del Settore Tecnico, squalificava il Sig. Mauro Grassi per mesi 4 e, pertanto, chiedevano una sanzione in linea, considerando anche la buona fede della società ed il fatto che dopo le gare in oggetto, appurato l’errore, cessava la condotta. Il Tribunale Federale Territoriale, rileva che le condotte oggetto di deferimento risultavano acclarate per tabulas e, pertanto, devono essere dichiarati responsabili i deferiti. Per quanto attiene l’entità delle sanzioni, queste devono essere quantificate in maniera più lieve, rispetto alla richiesta della Procura Federale, visto lo svolgersi dei fatti per come accertati. Tutto ciò premesso, il Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte ed indicate in oggetto e, per l’effetto, di sanzionare il Sig. Mario Fiorentino con n.4 mesi di inibizione nonché la società Coop. Vis Aurelia S.R.L. con l’ammenda di Euro 400,00. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

 

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