C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 367 del 29/03/2019 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ANTAGONISTA ANDREA, ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI ROMA 2, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMI 1 E 3 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.40, COMMI 1 E 3 DEL REGOLAMENTO A.I.A..

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ANTAGONISTA ANDREA, ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI ROMA 2, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMI 1 E 3 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.40, COMMI 1 E 3 DEL REGOLAMENTO A.I.A..

 

Il Procuratore Federale Interregionale; letti gli atti del procedimento disciplinare scaturiti a seguito della nota formulata dalla Corte Sportiva d’Appello Territoriale, in cui richiedeva, ai fini di chiarimenti in ordine alla gara Colli Albani C5 / Villalba Ocres Moca del 15 novembre 2017, sui provvedimenti disciplinari assunti dall’Arbitro Andrea Antagonista nell’incontro in questione e che, il predetto arbitro, più volte convocato in audizione dalla C.S.A.T. non si è mai presentato; Preso atto di ciò la Procura ha rilevato che le giustificazioni addotte dall’arbitro, a propria difesa, non appaiono sufficienti e che, in ogni caso, era onere dell’arbitro stesso comunicare alla Corte eventuali legittimi impedimenti a comparire alle udienze fissate dall’Organo giudicante, concordate con il rappresentante arbitrale. Rileva ancora la Procura che nel corso dell’attività istruttoria ha analizzato i vari documenti di particolare valenza probatoria, quali la segnalazione pervenutagli, copia del referto arbitrale della gara in questione, n.4 inviti di convocazione, l’audizione dell’arbitro e dell’osservatore arbitrale Gian Luigi Tizzano della sezione di Tivoli.

Da tutto ciò è emerso che in effetti l’arbitro più volte citato malgrado i ripetuti inviti rivoltigli dalla CSAT, necessari per rendere chiarezza su quanto riportato nel referto dell’incontro Colli Albani C5 - Villalba Ocres Moca, del 16 novembre 2017, disertava tali inviti senza alcuna giustificazione a motivo della propria assenza. I fatti di cui sopra venivano sostanzialmente confermati dallo stesso indagato. Rileva infine la Procura, che la violazione contestata all’arbitro ha generato effetti anche nei confronti di altri tesserati, rientrando tali comportamenti nella giurisdizione degli Organi della Giustizia Sportiva, in base a quanto previsto dall’art.3, comma 2 del Regolamento A.I.A.. Tutto ciò premesso, la Procura ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale l’arbitro Andrea Antagonista della Sezione A.I.A. di Roma 2, per le violazioni regolamentari indicate in epigrafe. All’udienza del 21.3.2019, erano presenti la Procura Federale, in persona dell’avv. Francesco Bevivino, nonché personalmente il deferito Andrea Antagonista e il rappresentante AIA La Musta. Il Tribunale Federale Territoriale, rilevato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità del deferito e per l’effetto che fosse sanzionato: - Andrea Antagonista con mesi 2 di sospensione; Il sig. Antagonista deduceva di essere stato contattato la prima volta dal rappresentante AIA Gian Luigi Tizzano il 16.1.18 per essere convocato dinanzi la CSAT del CR Lazio per il 18.1.18 ma che in quella data era ad Accumoli per lavoro, dovendo ripristinare le linee telefoniche; aveva, poi, confermato la disponibilità per il 25.1.18, ma precedentemente la CSAT aveva provveduto a decidere il reclamo e quindi non veniva ascoltato da quell’organo di giustizia sportiva. Depositava la documentazione attestante lo scambio di messaggi con il rappresentante AIA e si riportava alla propria memoria difensiva depositata nel corso del procedimento. Questo Tribunale Federale, dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che dalle carte risulta una sola convocazione dell’arbitro Andrea Antagonista dinanzi la CSAT del CR Lazio e le stesse dichiarazioni del rappresentante AIA non consentono di ricostruire con certezza se il deferito fosse stato convocato precedentemente il 16.1.18. La sua plurima mancata presentazione dinanzi tale organo di giustizia sportiva, dunque, non è ascrivibile a una volontaria condotta di sottrarsi all’audizione per supplemento di referto quanto alla grave disfunzione nel meccanismo di convocazione predisposto dal C.R.A., nei confronti degli arbitri. È infatti tale organo che, tramite il rappresentante arbitrale, riceve le richieste di audizione da parte della segreteria della CSAT e le veicola agli arbitri mediante mezzi di comunicazione inaffidabili e senza la certezza del ricevimento, non potendo quindi rappresentare compiutamente alla CSAT sia l’effettiva convocazione degli arbitri che loro possibili impedimenti a presenziare. Tale organizzazione lacunosa e gravemente insufficiente non permette di svolgere con efficacia ed affidabilità la convocazione degli arbitri davanti gli organi di giustizia sportiva poiché ben può condurre a una mancata audizione dei direttori di gara, come accaduto nel caso di specie. Nessuna responsabilità, d’altra parte, chiaramente emerge in capo al deferito che deve essere prosciolto da ogni addebito. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale, relativamente al deferimento in epigrafe DELIBERA Di prosciogliere il Sig. Andrea Antagonista, Arbitro Effettivo della Sezione A.I.A. di Roma 2 dai fatti a lui ascritti. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

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