C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 367 del 29/03/2019 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MAURO BENINI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CITTA DI VALMONTONE AL TEMPO DEI FATTI IN OGGETTO, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., NONCHÉ DELL’ART.22, COMMA 7 DEL C.G.S..

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MAURO BENINI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CITTA DI VALMONTONE AL TEMPO DEI FATTI IN OGGETTO, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., NONCHÉ DELL’ART.22, COMMA 7 DEL C.G.S..

 

Il Procuratore Federale ha avviato una indagine relativamente al comportamento dell’allenatore Tommaso Falamesca che, a seguito di accordo di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies C.G.S., pubblicato sul CU n.109/AA dell’8 gennaio 2018 per aver svolto indebitamente l’attività di allenatore nella gara Città di Valmontone – Atletico Zagarolo del 14/01/2018 del Campionato Allievi Regionali, per la squadra Città di Valmontone. Nel corso dell’attività istruttoria compiuta, la Procura ha preso in esame la nota inviatagli in data 22 gennaio 2018, il rapporto di gara con distinta dell’incontro Città di Valmontone – Atletico Zagarolo del 14/01/2018 e che, da tali atti è risultato, con certezza, che con il CU n.109/AA dell’8/01/2018 veniva squalificato, per 2 gare effettive, l’allenatore in argomento, che svolgeva indebitamente, in quanto in posizione non regolare, la funzione di tecnico, avendo scontato solo la prima gara di squalifica. La Procura, ritenuto che dalle succitate circostanze emergono con chiarezza i comportamenti di cui sopra, violando le norme regolamentari indicate in premessa e tenuto conto che le condotte ascrivibili al tecnico, Tommaso Falamesca, ed alla società Città di Valmontone si sono risolte con l’accordo, in virtù dell’ex art. 32 sexies del C.G.S., ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il Presidente della predetta società al tempo dei fatti in oggetto, sig. Mauro Benini, per aver consentito o comunque non impedito al tecnico di svolgere la funzione in posizione di squalifica. All’udienze del 28/03/2019 è presente per la Procura Federale l’Avv.to Francesco Bevivino mentre nessuno compariva per il deferito. Il Tribunale Federale, verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudizievoli, disponeva il procedersi della discussione. La Procura Federale, riportandosi all’atto di deferimento, chiedeva che fosse dichiarata la responsabilità del deferito e per gli effetti che gli fosse irrogata la sanzione dell’inibizione per n°2 mesi. Il Tribunale Federale Territoriale, rileva che dall’istruttoria e dai documenti depositati dalla Procura Federale i fatti oggetto del deferimento appaiono provati, emergendo per tabulas la partecipazione dell’allenatore Tommaso Falamesca alla gara Città di Valmontone – Atletico Zagarolo, per il quale illecito il tecnico ha provveduto a patteggiare ex art.32 sexies C.G.S.. Da ciò deriva che la responsabilità dell’allora Presidente Mauro Benini per aver consentito ovvero per non aver impedito tale illegittima partecipazione. Per quanto attiene la quantificazione delle sanzioni, il Tribunale Federale Territoriale, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura. Tutto ciò premesso Delibera

Di ritenere il sig. Benini Mauro responsabile per i fatti a lui addebitati e, per l’effetto, di irrogare la sanzione dell’inibizione di n°2 mesi. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

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