C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 377 del 05/04/2019 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GIAMPIERO PESCI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELL’ASD MACIR CISTERNA PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S..

 

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GIAMPIERO PESCI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELL’ASD MACIR CISTERNA PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S..

 

A seguito dell’esposto presentato dall’ASD Macir Cisterna, la Delegazione Provinciale di Latina ha trasmesso, alla Procura Federale, il predetto esposto pervenuto il 6 febbraio 2018, inerente un episodio di violenza accertato tra il calciatore Giampiero Pesci ed il Presidente / allenatore della stessa società sig. Gianfranco Criscuolo. La Procura Federale, preliminarmente, ha ascoltato il sig. Criscuolo ed il sig. Massimo Mancini, rispettivamente Presidente / allenatore e dirigente della società Macir Cisterna e, successivamente, il calciatore della stessa società Gampiero Pesci. Ha esaminato, altresì, la cartella clinica del Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina, relativo alla persona del Criscuolo. La Procura, ha ritenuto, dalla complessa attività d’indagine compiuta e dagli atti sopraindicati, l’emergere di un comportamento non regolamentare, con condotta antisportiva e violenta, tenuta dal calciatore in questione nei confronti del Criscuolo Gianfranco. Il calciatore, difatti, nel periodo tra l’1 ed il 4 dicembre 2017, dopo aver avuto un acceso colloquio telefonico con il Presidente, nel corso del quale ebbe a comunicargli di essersi infortunato durante un torneo amatoriale e che, pertanto, non poteva essere disponibile per la gara della domenica successiva.

Il 4 dicembre, presso gli spogliatoi dell’impianto sportivo, il Pesci aggrediva il Presidente, dapprima lanciandogli con violenza la borsa contenente gli indumenti sportivi, per poi colpirlo con uno schiaffo al volto, provocandogli lesioni, refertate in 4 giorni di prognosi. Il sig. Pesci Giampiero nella propria programmata audizione dinanzi agli Organi Federali, ha solo parzialmente ammesso le proprie responsabilità sull’episodio in questione, mentre invece dalle deposizioni del Presidente Criscuolo, e particolarmente dal dirigente Mancini, risultano la descrizione dei fatti accaduti, che rendono del tutto credibili, puntuali e precise, tali da comprovare, con un grado di certezza superiore alla mera probabilità, la veridicità degli accadimenti di cui sopra. Ritiene infine la Procura, che nel caso in esame non sia da prendere in considerazione la responsabilità oggettiva di cui all’art.4, comma 2 del C.G.S.. In conseguenza di quanto sopra, la Procura ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale, il calciatore Giampiero Pesci per violazioni dell’art.1 bis, comma 1 del C.G.S., per mancato comportamento dei principi di lealtà e probità sportiva. Alla riunione indetta dallo scrivente Tribunale Federale Territoriale per il giorno 4 aprile 2019, è presente per la Procura Federale l’Avv.to Francesco Bevivino, mentre nessuno è presente per il deferito. La Procura si riporta integralmente all’atto di deferimento, chiedendo la squalifica di n°6 mesi per il calciatore Giampiero Pesci. Questo Tribunale Federale Territoriale, non riscontrando questioni preliminari o pregiudiziali, dopo aver valutato con la massima attenzione i fatti realmente accaduti, e tenuto conto della gravità del comportamento messo in atto dal calciatore Pesci nei confronti del Presidente Criscuolo, non può che ritenere congrua la sanzione proposta dalla Procura Federale. Ciò premesso e ritenuto, questo Tribunale Federale Territoriale Delibera Di ritenere il deferito responsabile delle violazioni a lui ascritte, squalificando il calciatore Pesci Giampiero per n°6 mesi. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it