C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 07/09/2018 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. TIZIANO TROISI, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOC. A.S.D. SANT’AGNESE CALCIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 C.G.S., NONCHÉ DELLA SOC. A.S.D. SANT’AGNESE CALCIO PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART.4, COMMA 2 C.G.S..

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. TIZIANO TROISI, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOC. A.S.D. SANT’AGNESE CALCIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 C.G.S., NONCHÉ DELLA SOC. A.S.D. SANT’AGNESE CALCIO PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART.4, COMMA 2 C.G.S..

 

Il Procuratore Federale Interregionale avviava procedimento disciplinare a seguito di nota del 8.11.2017 del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Roma. Secondo la Procura, il sig. Tiziano Troisi, all’epoca tesserato per la soc. ASD Sant’Agnese Calcio, assisteva come spettatore alla gara del Campionato di Calcio a 5 serie D Roma, disputatasi il 27.10.17 tra la Futsal Settecamini e la Villalba Ocres Maco 1952. Durante tale incontro, gridava verso il direttore di gara: “Te sei il pezzo di merda che sabato scorso mi ha ammonito, bastardo, rotto in culo, girati, non mi riconosci”, per poi partecipare ad una invasione di campo ad opera dei tifosi della società ospitante quando spintonava l’arbitro più volte fino a farlo andare a sbattere violentemente contro la maniglia di una della porte di ingresso del terreno di gioco. Tutto ciò premesso, la Procura ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Tiziano Troisi, per violazione dell’art.1 bis comma 1, nonché la soc. ASD P Sant’Agnese Calcio per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S.. All’udienza del 6 settembre 2018, era presente la Procura Federale, in persona dell’Avv. Francesco Bevivino, mentre per i deferiti erano presenti l’Avv. Valentina Di Forti, in rappresentanza della Società e del deferito, ed il sig. Tiziano Troisi in persona. La Procura Federale, preliminarmente, comunicava di aver raggiunto accordo di patteggiamento con i deferiti, ai sensi dell’art.23 del C.G.S.. La sanzione viene così determinata: Sanzione Base; n°5 giornate di squalifica a carico del sig. Troisi Tiziano ed € 300,00 (trecento/00) di ammenda, a titolo di responsabilità oggettiva a carico della Società A.S.D. Sant’Agnese Calcio.

Diminuita ai sensi dell’art.23 del C.G.S. nella misura di un terzo, equivalente a n°2 giornate di squalifica per il sig. Troisi Tiziano nonché € 100,00 (cento/00) a titolo di ammenda per la A.S.D. Sant’Agnese Calcio. Sanzione finale nella misura di n°3 giornate di squalifica a carico del sig. Troisi Tiziano ed € 200,00 (duecento/00) di ammenda, a titolo di responsabilità oggettiva a carico della Società A.S.D. Sant’Agnese Calcio. Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto del raggiunto accordo tra le parti, non avendo nulla da eccepire al riguardo e, ritenendo altresì congrue le sanzioni sopraindicate DELIBERA di ritenere conformi le decisioni assunte nella misura sotto riportata: - Troisi Tiziano, n°3 giornate di squalifica; - A.S.D. Sant’ Agnese Calcio, € 200,00 di ammenda. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

 

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