C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 07/09/2018 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. BIONDI STEFANO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ A.S.D. CIVITAVECCHIA 1920, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.94 TER, COMMA 3 DELLE NOIF E ALL’ART.8, COMMI 9 E 15 DEL C.G.S. E A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CIVITAVECCHIA 1920 A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE.

 

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. BIONDI STEFANO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ A.S.D. CIVITAVECCHIA 1920, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.94 TER, COMMA 3 DELLE NOIF E ALL’ART.8, COMMI 9 E 15 DEL C.G.S. E A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CIVITAVECCHIA 1920 A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE.

 

Il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto ed il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti relativi al “mancato pagamento da parte della Società A.S.D. Civitavecchia 1920 della somma di Euro 12.968,55 a favore dell’allenatore Luigi Staffa, come disposto dal Collegio Arbitrale LND e pubblicato sul C.U. n°57 del del 20 ottobre 2017”. Dall’esame della documentazione la Procura Federale ha rilevato che a seguito del ricorso presentato dall’allenatore Luigi Staffa, veniva condannata la Società A.S.D. Civitavecchia 1920 al pagamento in favore dello stesso della somma di Euro 12.968,55, oltre agli interessi legali fino al soddisfo. La predetta decisione del Collegio Arbitrale presso la LND, veniva comunicata alla Società in argomento, mediante lettera a/r del 9 agosto 2017 e che la Società stessa non ottemperava al pagamento nei termini previsti dalla normativa federale, cioè entro 30 giorni dalla comunicazione della stessa. In conseguenza di tali comportamenti la Procura Federale ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Biondi Stefano, all’epoca dei fatti presidente i legale rappresentante della A.S.D. Civitavecchia 1920, per le violazioni regolamentari indicate in oggetto, e la Società A.S.d. Civitavecchia 1920, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4, comma 1 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante. Alla riunione indetta presso il C.R. lazio, per il giorno 6 settembre 2018, è presente per la Procura Federale l’Avv. Francesco Bevivino, mentre per i deferiti è presente l’Avv. Simone Feoli ed il Vice Presidente Sig. Ivano Iacomelli. La Procura Federale insiste nell’atto di deferimento, riconoscendo le responsabilità dei deferiti in questione, proponendo le seguenti sanzioni:

- Biondi Stefano, Presidente della Società A.S.D. Civitavecchia 1920, n°6 mesi di inibizione; - A.S.D. Civitavecchia 1920, ammenda di € 1.500,00 e n°3 punti di penalizzazione. I rappresentanti della deferita riconoscono l’addebito, sottolineando però di aver provveduto al pagamento, seppur in ritardo, chiedendo di conseguenza di attenuare le sanzioni in particolar modo a carico della società. Il Tribunale Federale Territoriale ritiene che i fatti siano stati documentalmente provati e che quindi vadano applicate le sanzioni edittali previste pur se in misura ridotta rispetto alle richieste avanzate dalla Procura Federale, per adeguare la decisione ai costanti precedenti del Tribunale Federale Territoriale, quando il pagamento sia stato comunque effettuato. Visto tutto quanto sopra, il Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di accogliere il deferimento, ritenendo i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di irrogare le seguenti sanzioni: - Biondi Stefano, Presidente della Società A.S.D. Civitavecchia 1920, n°6 mesi di inibizione: - A.S.D. Civitavecchia 1920, ammenda di € 1.000,00 e n°1 punto di penalizzazione da scontare nella Stagione Sportiva 2018/2019, nel Campionato di competenza. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

 

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