C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 07/09/2018 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. RENZI GIOVANNI, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL’ART.10, COMMA 2 DEL C.G.S. ED IN RELAZIONE AGLI ARTT.7, COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE E 39 E 43, COMMI 1 E 6 DELLE NOIF, A CARICO DEI SIGNORI MANIERO GIUSEPPE E DE PICCOLI LUCIANO PER VIOLAZIONE DI ENTRAMBI DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT.61, COMMI 1 E 5, E 39 E 43, COMMI 1 E 5 DELLE NOIF, E A CARICO DEL CALCIATORE MASCIA ALESSANDRO, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMI 1 E 5, IN RELAZIONE ALL’ART.10, COMMA 2 DEL C.G.S. E ARTT.39 E 43, COMMI 1 E 6 DELLE NOIF.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. RENZI GIOVANNI, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL’ART.10, COMMA 2 DEL C.G.S. ED IN RELAZIONE AGLI ARTT.7, COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE E 39 E 43, COMMI 1 E 6 DELLE NOIF, A CARICO DEI SIGNORI MANIERO GIUSEPPE E DE PICCOLI LUCIANO PER VIOLAZIONE DI ENTRAMBI DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT.61, COMMI 1 E 5, E 39 E 43, COMMI 1 E 5 DELLE NOIF, E A CARICO DEL CALCIATORE MASCIA ALESSANDRO, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMI 1 E 5, IN RELAZIONE ALL’ART.10, COMMA 2 DEL C.G.S. E ARTT.39 E 43, COMMI 1 E 6 DELLE NOIF.

 

Il Procuratore Federale Interregionale f.f. ed il Procuratore Federale Aggiunto Interregionale; letti gli atti dell’attività di indiagine aventi per oggetto “comportamento della Società A.S.D. Sporting Calcio Vodice, per aver impiegato, in posizione irregolare, in quanto non tesserato all’epoca dei fatti, il calciatore Mascia Alessandro, in diverse gare del Campionato Juniores Provinciale”. La Procura Federale, dopo aver effettuato gli opportuni controlli a seguito della segnalazione trasmessa dal C.R. Lazio, in data 24 gennaio 2018, con la quale comunicava di aver riscontrato, a seguito di verifiche disposte dall’Ufficio tesseramento che la società A.S.D. Sporting Calcio Vodice, non aveva regolarmente perfezionato la pratica di tesseramento del calciatore Mascia Alessandro che prendeva costantemente parte a gare del Campionato Juniores provinciale di Latina. Dall’attività di indagine espletata dalla Procura, sono stati rilevati i seguenti comportamenti, in violazione di norme regolamentari, posti in essere dal Presidente della Società, Sig. Renzi Giovanni, il quale ometteva di provvedere al regolare tesseramento del calciatore in argomento e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso, pur sapendolo in posizione irregolare, nelle gare contro il Gaeta, nelle due gare contro il Monte San Biagio e contro il Don Bosco Formia, valevoli per il campionato Juniores provinciale di Latina. Hanno violato le norme regolamentari indicate in oggetto il Sig. Maiero Giuseppe ed il Sig. De Piccoli Luciano, per aver svolto entrambi in due gare ciascuno, le funzioni di dirigenti accompagnatori sottoscrivendo le distinte di gara in cui attestavano la regolarità di tesseramento di tutti i calciatori partecipanti alle gare sopracitata compreso il Mascia. La Procura Federale ha infine accertato che anche il calciatore in questione con il suo comportamento ha disatteso il rispetto delle norme regolamentari previste per una partecipazione regolare ad una gara di calcio di un qualsiasi campionato. Per tutti questi motivi, la Procura Federale ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale i soggetti di cui sopra e la Società A.S.D. Sporting Calcio Vodice, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dai responsabili delle violazioni normative loro addebitate. Nella riunione fissata per il deferimento, il rappresentante della Procura Federale, Avv. Francesco Bevivino, chiedeva l’accoglimento dei motivi del deferimento e le seguenti sanzioni: Renzi Giovanni, Presidente della Società A.S.D. Sporting Calcio Vodice, n°6 mesi di inibizione; Maiero Giuseppe e De Piccoli Luciano, dirigenti accompagnatori della Società A.S.D. Sporting Calcio Vodice, n°4 mesi di inibizione; Mascia Alessandro, calciatore della Società A.S.D. Sporting Calcio Vodice, n°8 giornate di squalifica; A.S.D. Sporting Calcio Vodice, € 1.200,00 di ammenda e n°8 punti di penalizzazione, da scontare nella Stagione Sportiva 2018/2019 nel corrispondente campionato Juniores. La Società deferita faceva pervenire memoria difensiva nella quale ammetteva l’addebito e giustificava il fatto con una mera svista, in quanto il calciatore era libero e non vi sarebbero stati ostacoli al tesseramento, tanto è vero che è poi stato tesserato non appena evidenziato l’errore commesso. Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che i fatti sono stati provati documentalmente e pacificamente ammessi dagli stessi deferiti. Le sanzioni richieste dalla Procura appaiono però, considerando l’assenza di dolo, eccessive e possono essere ridimensionate come da dispositivo. Tutto ciò premesso, il Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di accogliere il deferimento, ritenendo i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di irrogare le seguenti sanzioni: - Renzi Giovanni, Presidente della Società A.S.D. Sporting Calcio Vodice, n°3 mesi di inibizione; - Maiero Giuseppe, Dirigente accompagnatore della Società A.S.D. Sporting Calcio Vodice, n°2 mesi di inibizione - De Piccoli Luciano, Dirigente accompagnatore della Società A.S.D. Sporting Calcio Vodice, n°2 mesi di inibizione; - Mascia Alessandro, calciatore della Società A.S.D. Sporting Calcio Vodice, n°4 giornate di squalifica; - A.S.D. Sporting Calcio Vodice, € 600,00 di ammenda e n°3 punti di penalizzazione, da scontare nella Stagione Sportiva 2018/2019 nel corrispondente campionato Juniores. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

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