C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 53 del 14/09/2018 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DELLA SIG.RA MARIA ANNA FORMATO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOC. ASD VIGOR GAETA, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 2.6 DEL C.U. N. 1 DEL S.G.S. STAGIONE SPORTIVA 2017-2018, NONCHÉ DELLA SOC. ASD VIGOR GAETA PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DELLA SIG.RA MARIA ANNA FORMATO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOC. ASD VIGOR GAETA, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 2.6 DEL C.U. N. 1 DEL S.G.S. STAGIONE SPORTIVA 2017-2018, NONCHÉ DELLA SOC. ASD VIGOR GAETA PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S.

 

Il Procuratore Federale Interregionale avviava procedimento disciplinare a seguito di esposto del presidente della SSD Polisportva Gaeta S.r.l. secondo cui propri tesserati avevano partecipato nell’agosto 2017 ad allenamenti-provini organizzati dalla ASD Vigor Gaeta senza autorizzazione federale né nulla osta della società di appartenenza. Secondo la Procura, la sig.ra Maria Anna Formato, all’epoca dei fatti presidente della soc. ASD Vigor Gaeta, avrebbe effettivamente organizzato detti stage per giovani calciatori presso il campo Riciniello in Gaeta, senza la prescritta autorizzazione federale, prevista dall’art. 2.6 del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2017-2018; nessun nulla osta, invece, doveva esser richiesto ad altre società, perché i calciatori non risultavano tesserati al momento dei fatti. Tutto ciò premesso, la Procura ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale la sig.ra Maria Anna Formato, per violazione dell’art.1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 2.6 del C.U. n. 1 del S.G.S. stagione sportiva 2017-2018, nonché della soc. ASD Vigor Gaeta per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S.. All’udienza del 6.9.2018, era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Francesco Bevivino, nonché la sig.ra Maria Anna Formato in proprio e quale rappresentante della società. Il Tribunale Federale, verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e per l’effetto che fossero sanzionati: - Maria Anna Formato con mesi tre di inibizione;

- la ASD Vigor Gaeta con ammenda di € 600,00. I deferiti si difendevano dichiarando che i giovani calciatori avevano partecipato a un allenamento della ASD Vigor Gaeta già fissato e di cui erano venuti a conoscenza tramite il passaparola tra ragazzi, che non si trattava di un provino pubblicizzato e teso all’affiliazione di calciatori e che tali circostanze risultano confermate anche dal numero esiguo di calciatori coinvolti, solo cinque. Questo Tribunale Federale, dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento appaiono provati. A riguardo, infatti, risulta per tabulas che i calciatori abbiano partecipato agli allenamenti della società deferita senza l’autorizzazione federale, necessaria ai sensi dell’art. 2.6 del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2017-2018, in violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza cui è informato il sistema del diritto sportivo. Manca, però, del tutto la prova che si fosse trattato di uno stage volto a tesserare calciatori e, di conseguenza, di un comportamento doloso della società, da cui deve derivare una diversa e più lieve quantificazione delle sanzioni, rispetto a quanto richiesto dalla Procura Federale. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di affermare la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro ascritte condannando la sig.ra Maria Anna Formato alla sanzione dell’inibizione per giorni 15 (quindici) e la società ASD Vigor Gaeta alla sanzione di € 150,00 di ammenda a titolo di responsabilità diretta. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

 

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